Appeal Regarding Supplementary Benefits Calculation and Private Insurance Proceeds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision regarding supplementary benefits, challenging the calculation which considered a private insurance payment of CHF 10,000, arguing that this payment was only due in cases of total disability (75% disability warranted CHF 7,500) and was subject to a 24-month waiting period, meaning it should not have been factored in for the initial months of 2001. The appellate body noted that the responsible compensation fund subsequently conceded the appeal in part following the submission of new documentation, agreeing to adjust the supplementary benefit calculation from January 1, 2001, to October 31, 2002, based on the correct, reduced insurance proceeds, leading to the appeal being struck from the record, while awarding the appellant reduced legal costs due to the substantial success achieved.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 1, Art. 2; Appeal Regarding Supplementary Benefits Calculation and Private Insurance Proceeds: The appellate body noted that the responsible compensation fund subsequently conceded the appeal in part following the submission of new documentation, agreeing to adjust the supplementary benefit calculation from January 1, 2001, to October 31, 2002, based on the correct, reduced insurance proceeds, leading to the appeal being struck from the record, while awarding the appellant reduced legal costs due to the substantial success achieved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe legal basis cited for the orders, though the specific article governing case removal without fees is not explicitly numbered in the dispositive orders 1-3.
The main order dictates that the appeal is removed from the docket (stralciato dai ruoli).
The second order awards reduced costs (ripetibili) of CHF 700 to the appellant.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 33.2002.66 IR/cd · Lugano 22 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 ottobre 2002 interposto da
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione del 12 settembre 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
considerato che:
- con atto del 15 ottobre 2002 __________ ha personalmente interposto ricorso contro decisione 12 settembre 2002 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS - AI - IPG in materia di PC con cui con effetto al 1° gennaio 2001 e per tutto l'anno 2001, le veniva riconosciuta una PC di CHF 803 mensili;
- nel suo gravame l'assicurata ha in particolare sostenuto che:
"(…)
contesto l'importo di CHF 10'000.-- poiché la __________ versa detto importo solo ed esclusivamente in caso d'invalidità totale dell'assicurato. Essendo io stata ritenuta invalida nella misura del
75 %, mi spetterebbe quindi una rendita inferiore, pari a CHF 7'500.--.
Per tuttavia, mi preme evidenziare come tale diritto mi spetti (come si può desumere dal contratto di assicurazione sulla vita, qui allegato)
solo ed unicamente dopo un periodo di attesa di 24 mesi, quindi solo a partire dal 1.08.2001. Avendo la suddetta decisione effetto dal
1.01.2001, si deve perciò considerare il fatto che:
1. a decorrere dal 1.01.2001 sino al 31.07.2001, non deve essere tenuto conto della prestazione della __________, in quanto tale
diritto ancora non era nato;
2. a decorrere dal 1.08.2001 si deve computare nella tabella di calcolo PC un importo di CHF 7'500.-- e non di CHF 10'000.-- per le prestazioni di tale assicurazione, naturalmente fatta salva la deduzione pro rata temporis per i soli 5 mesi dell'anno 2001."
(cfr. doc. _);
- invitata a prendere posizione in merito con risposta di causa (doc. _) l'amministrazione, il 18 ottobre 2002, ha chiesto proroga del termine alla luce degli elementi nuovi indicati nel gravame;
- l'avv. __________ è intervenuto quale patrocinatore della ricorrente con scritto 21 novembre 2002 al TCA (doc. _);
- con scritto 21 gennaio 2003 l'amministrazione ha comunicato quanto segue:
"(…)
la cassa, a seguito della documentazione da lei prodotta in sede ricorsuale, è disposta ad accogliere parzialmente il ricorso e di conseguenza rettificare il calcolo di prestazione complementare, oggetto del contendere, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002.
In particolare le comunichiamo che il nuovo diritto determinato, a seguito dello stralcio della rendita versta dalla __________ per il periodo citato, ammonta a fr. 1'636.-- mensili dai quali saranno compensati gli importi precedentemente versati." (cfr. doc. _);
- invitato a prendere posizione in merito l'avv. __________ - in data 24 marzo 2003 - ha indicato di sostanzialmente aderire alla nuova decisione dell'amministrazione protestando il riconoscimento di ripetibili;
- vista la nuova decisione emanata dalla Cassa prima della risposta e considerato come la ricorrente abbia indicato di aderire a tale nuova decisione, il ricorso può essere stralciato dai ruoli senza tasse e spese;
- ritenuto il sostanziale buon esito del gravame appare giustificato riconoscere a titolo di ripetibili ridotte (per l'intervento del legale a procedura avviata e per il parziale buon esito della procedura) l'importo di CHF 700.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta
1.
il ricorso è stralciato dai ruoli:
2. la Cassa verserà a __________ l'importo di CHF 700.--, comprensivo dell'IVA, a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici