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33.2002.65 • TCAS TI 33.2002.65 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Compensation Fund Benefits

Numero d'incarto 33.2002.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed a recourse against a decision regarding complementary benefits issued by the cantonal compensation fund; however, the appellant subsequently notified the court of their decision to withdraw the appeal. Consequently, the delegated judge of the cantonal insurance tribunal determined that the matter was rendered moot and decreed that the case be struck from the record without the imposition of fees or costs, in accordance with procedural law.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Compensation Fund Benefits: Consequently, the delegated judge of the cantonal insurance tribunal determined that the matter was rendered moot and decreed that the case be struck from the record without the imposition of fees or costs, in accordance with procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della prestazione d'assicurazione fondo di compensazione spese di procedura decisione delegata procedura di assicurazioni sociali soppressione della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for striking the case from the rolls because it became moot.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for striking the case from the rolls because it became moot.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2002.65 ir/gm · Lugano 4 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 20 settembre 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 26 agosto 2002 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 3 ottobre 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. _);

vista la lettera 28 ottobre 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici