Appeal Moot Due to Superseding Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision from a cantonal compensation fund regarding supplementary benefits, but the appeal was rendered moot because the administrative authority, within its right to re-examine the contested decision before responding, issued a new ruling that fully accepted the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal, consequently resulting in the court striking the appeal from the rolls without levying any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Moot Due to Superseding Decision: A party appealed a decision from a cantonal compensation fund regarding supplementary benefits, but the appeal was rendered moot because the administrative authority, within its right to re-examine the contested decision before responding, issued a new ruling that fully accepted the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal, consequently resulting in the court striking the appeal from the rolls without levying any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision justifies the administrative authority's ability to re-examine the decision, leading to the withdrawal of the appeal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00058 ir/fz · Lugano 30 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 3 settembre 2002 interposto da
__________ contro
la decisione del 26.08.02 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 24.08.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 27.09.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici