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33.2002.50 • TCAS TI 33.2002.50 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Cantonal Compensation Fund Decision

Numero d'incarto 33.2002.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed a challenge against a decision concerning complementary benefits issued by the cantonal compensation fund. Following the court's order for the appellee to respond, the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal. Consequently, the court determined the case was moot and decreed that the matter be struck from the record without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Cantonal Compensation Fund Decision: Following the court's order for the appellee to respond, the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal. Consequently, the court determined the case was moot and decreed that the matter be struck from the record without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
fondo di compensazione ritiro dell'istanza giudiziaria decisione incidentale impugnabile oggetto della lite diritto di togliere le addizioni trasferimento privo d'oggetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for decreeing the striking of the case from the rolls due to withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for decreeing the striking of the case from the rolls due to withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00050 ir/gm · Lugano 10 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 9 agosto 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 25 luglio 2002 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 19 agosto 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 26 agosto 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici