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33.2002.49 • TCAS TI 33.2002.49 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Leading to Case Dismissal without Costs

Numero d'incarto 33.2002.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal against a decision concerning supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but subsequently notified the court via letter that the appeal was withdrawn. Based on the procedural law, the court decreed that since the matter had become moot due to the withdrawal, the case was struck from the rolls, and no fees or expenses would be charged.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Appeal Withdrawal Leading to Case Dismissal without Costs: Based on the procedural law, the court decreed that since the matter had become moot due to the withdrawal, the case was struck from the rolls, and no fees or expenses would be charged.

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio prestazione complementare abbandono del procedimento per truffa decisione incidentale impugnabile fondo di compensazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
The provision is cited implicitly as the basis for the procedural decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

The provision is cited implicitly as the basis for the procedural decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00049 ir/gm · Lugano 23 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 12 agosto 2002 interposto da

__________ rappr. da: __________, contro

la decisione dell'11 luglio 2002 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 14 agosto 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. _);

vista la lettera 15 ottobre 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici