Mootness of Appeal Following Favorable Administrative Reconsideration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a prior decision concerning complementary insurance benefits, but the administrative authority subsequently issued a new decision fully granting the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal. The court ruled that because the administrative authority could re-examine the decision before responding and the appellant accepted the new favorable decision, the appeal became moot, resulting in its removal from the court roll without fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Mootness of Appeal Following Favorable Administrative Reconsideration: The court ruled that because the administrative authority could re-examine the decision before responding and the appellant accepted the new favorable decision, the appeal became moot, resulting in its removal from the court roll without fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is mentioned in the reasoning regarding the administrative authority's right to review the challenged decision, which led to the appeal becoming moot.
This is the main operative order resulting from the appeal becoming moot (no specific article cited for the striking off itself, but it is the main ground for the final order).
This order dictates that no fees or costs are charged.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00040 ir/gm · Lugano 2 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 4 luglio 2002 interposto da
__________ contro
la decisione del 24 giugno 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 agosto 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 22 agosto 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici