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33.2002.26 • TCAS TI 33.2002.26 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Regarding Complementary Benefits

Numero d'incarto 33.2002.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual filed an appeal against a decision concerning complementary benefits made by the cantonal compensation fund, but subsequently communicated to the court their decision to withdraw the appeal. Given that the matter had thus become moot following the appellant's withdrawal, the court ordered the case to be struck from the rolls without imposing any court fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Appeal Withdrawal Regarding Complementary Benefits: Given that the matter had thus become moot following the appellant's withdrawal, the court ordered the case to be struck from the rolls without imposing any court fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca di prestazioni sociali legittimazione a ricorrere fondo di compensazione rendita complementare azione in revoca finzione di ritiro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law is cited in relation to the decision to strike the case from the roll because the appeal was withdrawn.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is cited in relation to the decision to strike the case from the roll because the appeal was withdrawn.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00026 IR/fz · Lugano 14 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 8 maggio 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________ contro

la decisione del 24.4.02 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 24.5.02 con la quale è stato assegnato il termine di rito per la risposta di causa (II);

vista la lettera 1°giugno 2002 della parte ricorrente che dichiara di ritirare il ricorso (III);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici