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33.2002.16 • TCAS TI 33.2002.16 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Case Dismissal on Mootness Grounds

Numero d'incarto 33.2002.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A litigant filed an appeal against a decision concerning complementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Given that the appeal was withdrawn, the court ruled that the matter had become moot and consequently ordered the case to be struck from the rolls without assessing any fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Appeal Withdrawal and Case Dismissal on Mootness Grounds: Given that the appeal was withdrawn, the court ruled that the matter had become moot and consequently ordered the case to be struck from the rolls without assessing any fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono definitivo del procedimento decisione incidentale impugnabile ritiro della domanda trasferimento privo d'oggetto deroga al diritto diritto di togliere le addizioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
This procedural law is cited as the basis for the decree, which includes striking the case from the roll.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law is cited as the basis for the decree, which includes striking the case from the roll.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00016 ir/gm · Lugano 8 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 12 marzo 2002 interposto da

__________ contro

le decisione del 22 febbraio 2002 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. _);

vista la lettera 2 aprile 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici