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33.2002.15 • TCAS TI 33.2002.15 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Complementary Benefits

Numero d'incarto 33.2002.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a decision by the cantonal compensation fund concerning complementary benefits, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter, rendering the matter devoid of object; consequently, the delegated judge of the cantonal insurance tribunal ordered the case to be struck from the rolls without imposing any fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Complementary Benefits: An appeal was filed against a decision by the cantonal compensation fund concerning complementary benefits, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter, rendering the matter devoid of object; consequently, the delegated judge of the cantonal insurance tribunal ordered the case to be struck from the rolls without imposing any fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della prestazione d'assicurazione indennità assicurativa decisione delegata vertenza di assicurazione sociale soppressione della rendita ritiro della domanda Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
The court used this procedural law to order the case to be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

The court used this procedural law to order the case to be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00015 ir/gm · Lugano 2 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 19 febbraio 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 25 gennaio 2002 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 5 marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 12 agosto 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici