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33.2002.13 • TCAS TI 33.2002.13 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to New Administrative Decision

Numero d'incarto 33.2002.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a cantonal compensation fund's decision regarding supplementary benefit entitlements, but the administrative authority subsequently issued a new decision that fully granted the appellant's claims and overturned the original ruling, rendering the appeal moot pursuant to procedural law allowing administrative review prior to submitting a response. Consequently, the court struck the appeal from the rolls without imposing fees or costs.

Regesto Legislator

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Appeal Moot Due to New Administrative Decision: Consequently, the court struck the appeal from the rolls without imposing fees or costs.

Parole chiave

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diritto alle prestazioni tasse amministrative questioni processuali prestazione complementare fondo di compensazione legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

This provision governs the power of the administrative authority to review the challenged decision, which led to the appeal becoming moot.

1.

This is the order dictating the main outcome: the appeal is struck from the rolls (stralciato dai ruoli) because it became devoid of object.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00013 IR/FZ · Lugano 19 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 18 febbraio 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 25.1.02 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 18.4.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.4.02 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.

1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici