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33.2001.99 • TCAS TI 33.2001.99 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision

Numero d'incarto 33.2001.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal against a cantonal compensation fund's decision concerning complementary benefits, but subsequently informed the court that the appeal was withdrawn, rendering the matter devoid of object. Consequently, the delegated judge ordered the case to be struck from the record, with no court fees or expenses to be collected from the parties, based on procedural law.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision: Consequently, the delegated judge ordered the case to be struck from the record, with no court fees or expenses to be collected from the parties, based on procedural law.

Parole chiave

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fondo di compensazione revoca di prestazioni sociali decisioni incidentali decisione delegata revoca dell'opposizione decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
This procedural law is cited as the basis for the decision to strike the case from the record due to its mootness.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law is cited as the basis for the decision to strike the case from the record due to its mootness.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00099 ir/gm · Lugano 15 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso dell'11 ottobre 2001 interposto da

__________ contro

la decisione del 24 settembre 2001 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 25 ottobre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 12 febbraio 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici