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33.2001.91 • TCAS TI 33.2001.91 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits

Numero d'incarto 33.2001.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a decision from the cantonal compensation fund concerning supplementary benefits, but subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Based on the applicant's written withdrawal, the court determined the matter was moot and, in accordance with procedural law, ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits: Based on the applicant's written withdrawal, the court determined the matter was moot and, in accordance with procedural law, ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

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prestazione complementare revoca di prestazioni sociali decisioni incidentali fondo di compensazione ritiro della querela penale procedura di ricusazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited as the legal basis for striking the case from the rolls due to withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the legal basis for striking the case from the rolls due to withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00091 ir/gm · Lugano 10 gennaio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 14 settembre 2001 interposto da

__________ contro

la decisione del 27 agosto 2001 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 19 settembre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 7 gennaio 2001 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici