Appeal on Complementary Insurance Benefits Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerning complementary insurance benefits was declared inadmissible because the appellant failed to remedy deficiencies in the filing, specifically by not completing and translating the appeal into Italian as required by the cantonal procedural law, despite being granted an extension. The court reasoned that under established jurisprudence, appeals filed in a language other than the official language of the canton do not violate federal law and can be rejected without error, especially when the appellant was explicitly offered the chance to correct the filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961, art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961, art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961; Appeal on Complementary Insurance Benefits Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The court reasoned that under established jurisprudence, appeals filed in a language other than the official language of the canton do not violate federal law and can be rejected without error, especially when the appellant was explicitly offered the chance to correct the filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements set out in this procedural law, which is cited in the context of the final decision of inadmissibility.
Cited in the section leading up to the decree, relevant to the procedural determination.
Cited in the section leading up to the decree, relevant to the procedural determination.
Cited in the section leading up to the decree, relevant to the procedural determination.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00069 ir/fz · Lugano 29 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2001 di
__________ contro
la decisione del 15.6.01 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 24.10.01 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare e tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia
37 seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti