Moot Administrative Appeal Following Voluntary Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a recourse against a prior administrative decision concerning supplementary benefits, but the administrative body subsequently issued a new decision that fully granted the appellant's claims and annulled the decision under appeal. Given that the administrative authority has the right to re-examine its decision before submitting a response, and the appellant formally withdrew the recourse accepting the new determination, the court reasoned that the appeal had become moot and therefore ordered the matter stricken from the record without imposing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAMoot Administrative Appeal Following Voluntary Withdrawal: Given that the administrative authority has the right to re-examine its decision before submitting a response, and the appellant formally withdrew the recourse accepting the new determination, the court reasoned that the appeal had become moot and therefore ordered the matter stricken from the record without imposing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning to establish the administrative authority's power to re-examine the challenged decision, which ultimately led to the appeal becoming moot.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00062 ir/fz · Lugano 3 gennaio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 23 giugno 2001 interposto da
__________ contro
la decisione del 15.6.01 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 13.12.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.12.01 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che, comunque, anche la ricorrente, con scritto 30.12.01, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici