Moot Appeal After Successful Administrative Reconsideration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against prior decisions regarding supplementary benefits issued by the cantonal compensation office; however, the opposing party subsequently issued new decisions that fully granted the appellants' claims, rendering the appeal moot. Pursuant to the relevant procedural law allowing the administrative authority to re-examine a challenged decision before submitting a response, the court struck the appeal from the roll, ordered no fees or costs, and mandated the compensation office to pay the appellants a sum for recoverable costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 33.2001.00058; Moot Appeal After Successful Administrative Reconsideration: Pursuant to the relevant procedural law allowing the administrative authority to re-examine a challenged decision before submitting a response, the court struck the appeal from the roll, ordered no fees or costs, and mandated the compensation office to pay the appellants a sum for recoverable costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as the basis for the administrative authority's ability to review the challenged decision, leading to the appeal becoming moot.
This is the case number, which is treated here as a procedural identifier for the order striking the appeal from the rolls.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00058 ir/fz · Lugano 20 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 giugno 2001 interposto da
1. __________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: avv. __________, contro
le decisioni del 14.5.01 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 13.7.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.7.01 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
visto lo scritto 20.7.01 dell'avv. __________ che ha comunicato la propria adesione alle nuove decisioni della Cassa e ha postulato, visto l'esito della vertenza, l'assegnazione di adeguate ripetibili;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà ai ricorrenti a titolo di ripetibili fr. 600.--;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici