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33.2001.52 • TCAS TI 33.2001.52 Generato dall'IA

Appeal Withdrawn After Favorable New Decision

Numero d'incarto 33.2001.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal concerning complementary benefit payments, filed against a cantonal compensation fund's decision, was withdrawn by the appellant after the fund subsequently issued a new decision that granted the appellant's requests. Consequently, the court deemed the matter without object and ordered the case removed from the rolls, waived any fees or costs, and mandated that the fund pay the appellant an indemnity for costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Appeal Withdrawn After Favorable New Decision: Consequently, the court deemed the matter without object and ordered the case removed from the rolls, waived any fees or costs, and mandated that the fund pay the appellant an indemnity for costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento delle prestazioni fondo di compensazione ritiro dell'istanza giudiziaria precetto esecutivo legittimazione a ricorrere riduzione delle tasse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited in the decree for procedural rulings concerning the striking of the case from the roll.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the decree for procedural rulings concerning the striking of the case from the roll.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00052 ir/fz · Lugano 18 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 25 maggio 2001 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 24.4.01 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 28.5.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

rilevato che ll'avv. __________ con scritto

14.12.01 comunica di ritirare il gravame, avendo la Cassa, nel frattempo, emanato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 500.--;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici