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33.2001.51 • TCAS TI 33.2001.51 Generato dall'IA

Cantonal Insurance Tribunal Cost Reimbursement Following Federal Appeal Ruling

Numero d'incarto 33.2001.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal against decisions regarding supplementary benefits, where a higher federal court partially upheld the appeal and ruled in favor of the claimant, the Cantonal Insurance Tribunal was tasked with re-evaluating the first-instance reimbursement of costs based on the outcome of the federal proceedings. The court reasoned that the intervention of the claimant's representative, which included submitting documents and appearing at a hearing, justified awarding CHF 800 in costs against the defendant insurance fund, as mandated by the federal court's ruling which partially benefited the claimant.

Regesto Legislator

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CHF 800.-- a titolo di ripetibili; Cantonal Insurance Tribunal Cost Reimbursement Following Federal Appeal Ruling: The court reasoned that the intervention of the claimant's representative, which included submitting documents and appearing at a hearing, justified awarding CHF 800 in costs against the defendant insurance fund, as mandated by the federal court's ruling which partially benefited the claimant.

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso delle spese d'assicurazione prestazione complementare procedura di assicurazioni sociali tariffa dei premi rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione diritto a una copertura assicurativa più estesa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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CHF 800.-- a titolo di ripetibili
This is the amount of costs ordered to be paid to the claimant in the dispositive order (Order 1).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
CHF 800.-- a titolo di ripetibili

This is the amount of costs ordered to be paid to the claimant in the dispositive order (Order 1).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2001.51 IR/sc · Lugano 19 aprile 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

nella procedura conseguente a ricorso 9 maggio 2001 formulato da

__________________ rappr. da: _______________ ed ora dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, 6512 Giubiasco (vedi sentenza federale)

contro

le decisioni del 12 aprile 2001 emanate da _________________ in materia di prestazioni complementari

considerato

in fatto ed in diritto

- che con sentenza 12 agosto 2002 conseguente ad elaborata e lunga istruttoria condotta d'ufficio dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il ricorso formulato da __________ il

9 maggio 2001 contro decisioni 12 aprile 2001 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI, Bellinzona, con successivo patrocinio di __________, è stato parzialmente accolto e la decisione impugnata riferita alla prestazione complementare per l'anno 2000 annullata con rinvio degli atti all'amministrazione per una nuova decisione;

- che, con il patrocinio del __________, __________ è insorta contro il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni che, con sentenza 30 marzo 2004, ha parzialmente accolto l'impugnativa riconoscendo più ampio diritto di __________ a beneficiare di prestazioni complementari;

- che la Corte federale ha imposto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "statuire di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza tenuto conto dell'esito del processo in sede federale";

- che, a questo proposito, va rilevato come il ricorso stesso (doc. _ del 9 maggio 2001) sia stato formulato direttamente dalla signora __________;

- che l'impegno del rappresentante ha comportato, oltre alla trasmissione di specifici atti, anche la comparsa dinanzi al Tribunale per un'udienza;

- che, alla luce dell'impugnativa a livello federale, si giustifica fissare le ripetibili in CHF 800.-- a carico della Cassa;

decreta 1. vista la sentenza 30 marzo 2004 del Tribunale federale delle assicurazioni che impone a questo Tribunale nuova fissazione delle ripetibili in favore della ricorrente, la Cassa convenuta verserà a __________ CHF 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa);

2. comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici