Appeal Withdrawal Due to Mootness and Reimbursement of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning complementary insurance benefits, filed against a compensatory fund's decision, was withdrawn by the appellant after the fund issued new decisions, rendering the case moot. Consequently, the court struck the case from the roll without imposing costs, but mandated the fund to reimburse the appellant a specified amount for costs incurred due to the substantial success achieved before the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Appeal Withdrawal Due to Mootness and Reimbursement of Costs: Consequently, the court struck the case from the roll without imposing costs, but mandated the fund to reimburse the appellant a specified amount for costs incurred due to the substantial success achieved before the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis governing the court's ruling to strike the case from the roll.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00047 ir/gm · Lugano 2 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 11 maggio 2001 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
le decisioni del 12 aprile 2001 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 maggio 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. Doc. _);
vista la lettera 26 giugno 2001 della __________ che, con riferimento alla corrispondenza scambiata con la Cassa e alle relative nuove decisioni del 22 giugno 2001, dichiara di ritirare il ricorso (cfr.doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto, la stessa può essere stralciata dai ruoli senza carico di spesa ma con il riconoscimento alla ricorrente, rappresentata da un fiduciario, di ripetibili dato il sostanziale buon esito del gravame;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
la Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.-
a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici