Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision by the cantonal compensation fund concerning supplementary benefits, but the administrative authority subsequently issued a new decision on May 14, 2001, fully granting the appellant's claims and annulling the original contested decision. Because the administrative authority retains the right to re-examine the challenged decision until it submits its response, the court found that the appeal had become moot, leading to the order that the appeal be struck from the rolls without imposing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision: Because the administrative authority retains the right to re-examine the challenged decision until it submits its response, the court found that the appeal had become moot, leading to the order that the appeal be struck from the rolls without imposing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the administrative authority to re-examine the decision, which led to the appeal becoming moot.
This is the main operative order, resulting from the appeal becoming moot.
This order rules on the procedural costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00040 ir/gm · Lugano 18 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 aprile 2001 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 26 marzo 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 maggio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici