Appeal Inadmissibility Due to Untimely Translation into Official Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal regarding complementary benefits against a cantonal compensation fund decision, but the appeal was submitted in a language other than the official language of the canton, in violation of procedural law requiring the submission be in Italian. The court had previously granted the appellant an extension to translate the document, but this deadline passed without compliance; therefore, the court declared the appeal inadmissible based on established federal jurisprudence affirming the principle of territoriality of national languages in judicial proceedings before cantonal authorities, absent a showing of excessive formalism by the court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961, art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Translation into Official Language: The court had previously granted the appellant an extension to translate the document, but this deadline passed without compliance; therefore, the court declared the appeal inadmissible based on established federal jurisprudence affirming the principle of territoriality of national languages in judicial proceedings before cantonal authorities, absent a showing of excessive formalism by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the order declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements established in this article.
Cited as a general procedural basis supporting the final decision.
Cited as a general procedural basis supporting the final decision.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00033 MA/sc · Lugano 16 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
con redattore: · Marco Armati
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2001 di
__________ contro
la decisione del 13 marzo 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 26 marzo 2001 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia
37 seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti