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33.2001.27 • TCAS TI 33.2001.27 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits

Numero d'incarto 33.2001.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a decision regarding supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but the matter became moot because the appellant subsequently withdrew the appeal via letters dated March 2 and 11, 2002, leading the delegated judge of the cantonal insurance court to strike the case from the rolls without imposing fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits: An appeal was filed against a decision regarding supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but the matter became moot because the appellant subsequently withdrew the appeal via letters dated March 2 and 11, 2002, leading the delegated judge of the cantonal insurance court to strike the case from the rolls without imposing fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della prestazione d'assicurazione prestazioni complementari indennità assicurativa vertenza di assicurazione sociale ritiro della domanda soppressione della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00027 tb/fz · Lugano 13 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 12 marzo 2001 interposto da

__________ contro

la decisione del 13.2.01 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 23.3.01 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

viste le lettere 2 e 11 marzo 2002 dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici