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33.2001.19 • TCAS TI 33.2001.19 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Against Compensation Fund Decision

Numero d'incarto 33.2001.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal against a cantonal compensation fund's decision regarding supplementary benefits, but subsequently communicated the withdrawal of the appeal before the respondent submitted its reply. The delegated judge, noting the matter had become moot due to the withdrawal, ordered the case struck from the rolls without imposing any fees or costs, as per procedural law.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Against Compensation Fund Decision: The delegated judge, noting the matter had become moot due to the withdrawal, ordered the case struck from the rolls without imposing any fees or costs, as per procedural law.

Parole chiave

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fondo di compensazione prestazione complementare spese di procedura revoca di prestazioni sociali decisione delegata legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited in the preamble to the order which leads to striking the case from the rolls because the appeal was withdrawn.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the preamble to the order which leads to striking the case from the rolls because the appeal was withdrawn.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00019 ir/gm · Lugano 6 aprile 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 31 gennaio 2001 interposto da

__________ rappr. da: __________, contro

le decisioni del 12 gennaio 2001 emanate dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 2 febbraio 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 14 marzo 2001 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici