Moot Appeal Regarding Supplementary Benefits Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision concerning supplementary benefits, but the matter became moot because the administrative authority acknowledged that the grounds for the appeal had ceased to exist following inquiries with the cantonal foreigners office, and subsequently, the appellant explicitly communicated the withdrawal of the appeal; consequently, the court struck the appeal from the record, issuing no tax or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAMoot Appeal Regarding Supplementary Benefits Withdrawal: An appeal was filed against a decision concerning supplementary benefits, but the matter became moot because the administrative authority acknowledged that the grounds for the appeal had ceased to exist following inquiries with the cantonal foreigners office, and subsequently, the appellant explicitly communicated the withdrawal of the appeal; consequently, the court struck the appeal from the record, issuing no tax or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the administrative authority's ability to re-examine the decision before submitting its response, which facilitated the withdrawal of the appeal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00018 ir/gm · Lugano 8 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da
__________ contro
la decisione del 22 gennaio 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 26 febbraio 2001 della parte convenuta del seguente tenore:
" Da accertamenti effettuati tramite l'Ufficio cantonale degli stranieri, abbiamo potuto appurare che i presupposti alla base del ricorso sono venuti meno e pertanto, a istruttoria conclusa, la nostra Cassa provvederà ad emettere la decisione di prestazione complementare con relativa tabella di calcolo". (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 6 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici