Appeal Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision concerning complementary benefits, but before the administrative authority could respond, it issued a new decision fully granting the appellant's requests and revoking the original contested decision. Subsequently, the appellant also communicated the withdrawal of the appeal, agreeing with the new administrative ruling, which rendered the appeal moot, leading the court to strike the case from the record without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 33.2001.00015; Appeal Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: Subsequently, the appellant also communicated the withdrawal of the appeal, agreeing with the new administrative ruling, which rendered the appeal moot, leading the court to strike the case from the record without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as the general basis allowing the administrative authority to re-examine the contested decision before sending its response, which led to the withdrawal of the appeal.
This appears to be the case file number, explicitly cited at the beginning of the decision, though its role in the dispositive is implied by the context of the entire ruling.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00015 ir/gm · Lugano 5 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 26 gennaio 2001 interposto da
__________ contro
la decisione del 28 dicembre 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 24 febbraio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici