Appeal Mootness Due to Administrative Resolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed concerning a decision regarding supplementary benefits; however, the administrative authority subsequently issued a new decision that fully accepted the appellant's claims and overturned the original ruling, leading the appellant to withdraw the appeal. Consequently, the court deemed the appeal moot, striking it from the record without imposing any fees or costs, as the matter had been resolved by the administrative body prior to the court's response.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Mootness Due to Administrative Resolution: Consequently, the court deemed the appeal moot, striking it from the record without imposing any fees or costs, as the matter had been resolved by the administrative body prior to the court's response.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the administrative authority's power to re-examine the decision, which led to the appeal becoming moot.
This is the primary operative order, disposing of the case by striking the appeal from the records because it became devoid of object.
Order concerning costs, indicating that no fees or expenses are charged.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00013 ir/gm · Lugano 22 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da
__________ contro
la decisione del 28 dicembre 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 20 febbraio 2001 (cfr. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici