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33.2001.109 • TCAS TI 33.2001.109 Generato dall'IA

Claimant's Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reversal

Numero d'incarto 33.2001.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant appealed a decision denying supplementary benefits based on the assertion that their assets, derived from an inheritance, were incorrectly calculated, noting a significant discrepancy in the savings balance reported by the compensation fund over time. Subsequently, the administrative authority reviewed the matter and issued new decisions completely granting the claimant's requests, utilizing the asset values presented in the appeal, which rendered the ongoing judicial appeal moot. Therefore, the court declared the appeal withdrawn without costs, awarding the claimant a small allowance for representation expenses, as the administrative decision fully resolved the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 3a LPr.TCA, art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Claimant's Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reversal: Subsequently, the administrative authority reviewed the matter and issued new decisions completely granting the claimant's requests, utilizing the asset values presented in the appeal, which rendered the ongoing judicial appeal moot. Therefore, the court declared the appeal withdrawn without costs, awarding the claimant a small allowance for representation expenses, as the administrative decision fully resolved the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
oggetto della lite patrimonio amministrativo prestazione complementare revoca della decisione amministrativa sindacato giurisdizionale legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3a LPr.TCA
Cited in the reasoning to explain why the administrative authority could re-examine the decision, leading to the appeal becoming moot.
art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
Cited as part of the legal basis allowing the decision to be made by a single judge.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3a LPr.TCA

Cited in the reasoning to explain why the administrative authority could re-examine the decision, leading to the appeal becoming moot.

art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as part of the legal basis allowing the decision to be made by a single judge.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as part of the legal basis allowing the decision to be made by a single judge.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00109 IR/sc · Lugano 14 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2001 di

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 14 novembre 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 14 novembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha rifiutato di concedere alla signora __________ una prestazione complementare siccome il fabbisogno, fissato in CHF 31'196.- esuberava il reddito non privilegiato cifrato in CHF 43'774.-.

Avverso tale decisione è insorta l’assicurata, patrocinata dalla __________, con gravame del 23 novembre 2001 in cui evidenzia come il capitale ereditato dalla ricorrente alla morte del marito verrebbe consumato e l’importo ritenuto dalla Cassa non sarebbe quindi corretto. Più dettagliatamente la signora __________ rileva che:

" (…)

L'ufficio responsabile ha sempre negato questa prestazione asserendo in pratica che la signora dispone di un deposito a risparmio di fr. 205'969.--; questo secondo la tabella di calcolo allegata alla decisione di rifiuto 14 novembre 2001.

Non si riesce a capire dove l'incaricata dell'Istituto delle assicurazioni sociali va a prendere questo importo.

Per inciso, nella decisione di rifiuto 12 giugno 1997, nella tabella di calcolo si leggeva che il deposito a risparmio ammontava a fr. 118'354.--. In pratica la signora __________, con la sola AVS, avrebbe risparmiato in 4 anni la bellezza di fr. 87'615.--.

Alle domande di richiesta di aiuto complementare sono sempre state allegate le notifiche di tassazione.

Dalle stesse si può vedere come è la situazione della ricorrente:

Notifica tassazione 1997/1998, reddito imponibile fr. 10'545.--; titoli ecc. fr. 46'009.--.

Notifica tassazione 1999/2000, reddito imponibile fr. 10'776.--; titoli ecc. fr. 32'347.--.

Dichiarazione fisc. 2001/2001, reddito imponibile fr. 10'442.--; titoli ecc. fr. 32'031.--.

Visto quanto descritto sopra si chiede che venga assegnata alla ricorrente la prestazione complementare come di legge." (Doc. _)

1.2. Con scritto

11 dicembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha chiesto proroga del temine per la presentazione della risposta ed in data 18 febbraio 2002 ha comunicato al TCA di avere emanato due decisioni in data 13 febbraio 2002 “che accolgono integralmente le conclusioni dell’atto di ricorso” annullando e sostituendo la decisione impugnata del 14 novembre 2001.

In particolare l’amministrazione ha deciso il 13 febbraio 2002 di concedere una PC di CHF 344.- mensili dal 1 ottobre al 31 dicembre 2001 ed una PC mensile di CHF 394.- dal 1 gennaio 2002. La Cassa è partita da valori della sostanza indicati nell’atto di ricorso.

Il giudice delegato ha interpellato la rappresentante della ricorrente con scritto del 22 febbraio 2002 circa la sorte da dare al gravame, la lettera è rimasta desolatamente senza seguito.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. In virtù dell’art. 3a LPr.TCA l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata notificandola immediatamente alle parti e comunicando la circostanza al TCA. Dal canto suo l’autorità giudiziaria adita continua la trattazione della procedura in quanto il gravame non sia divenuto privo di oggetto per effetto della nuova decisione, riservata l’applicazione dell’art. 3 della medesima legge.

La norma ha tratto il suo spunto dalla giurisprudenza federale in materia (TFA 22 settembre 1977 in re P S.A. citata dalla Cassa nel suo scritto 18 febbraio 2002 al TCA).

2.3. Nel concreto caso le decisioni della Cassa datate 13 febbraio 2002 recepiscono integralmente le richieste della parte ricorrente la quale nulla ha eccepito in merito nonostante l’invito del giudice delegato a volersi esprimere. Il ricorso è quindi divenuto privo di oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e con il riconoscimento di contenute ripetibili cifrate in CHF 100.- stante il patrocinio della ricorrente da parte di una fiduciaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.

2.- Non si percepisce tasse e spese mentre la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG verserà alla ricorrente l'importo di

fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

3.- Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici