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33.2001.105 • TCAS TI 33.2001.105 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision

Numero d'incarto 33.2001.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a cantonal compensation fund's decision concerning supplementary benefits; however, the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal, rendering the matter without object. Consequently, the court ordered the case to be struck from the roll without assessing any fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision: Consequently, the court ordered the case to be struck from the roll without assessing any fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
fondo di compensazione prestazione complementare revoca di prestazioni sociali liquidazione della cassa pensione legittimazione a ricorrere finzione di ritiro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
This law is cited as the basis for the court's decision to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This law is cited as the basis for the court's decision to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00105 ir/gm · Lugano 14 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 12 novembre 2001 interposto da

__________ contro

la decisione del 25 ottobre 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 16 novembre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 6 dicembre 2001 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici