Moot Appeal Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision regarding supplementary benefits, but the administrative authority subsequently issued a new decision that fully granted the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court struck the appeal from the record as it had become moot, noting that the administrative authority is permitted to re-examine the contested decision before submitting its response.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Moot Appeal Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: An appeal was filed against a decision regarding supplementary benefits, but the administrative authority subsequently issued a new decision that fully granted the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court struck the appeal from the record as it had become moot, noting that the administrative authority is permitted to re-examine the contested decision before submitting its response.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning for why the administrative authority could re-examine the decision, which led to the withdrawal of the appeal and subsequent striking out of the case.
The main order is to strike the appeal from the roll because it became moot.
This is the order regarding the non-imposition of fees or costs.
Testo completo
nRACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00010 ir/gm · Lugano 5 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 gennaio 2001 interposto da
__________ contro
la decisione del 28 dicembre 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 28 febbraio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici