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33.2000.85 • TCAS TI 33.2000.85 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits

Numero d'incarto 33.2000.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a decision regarding supplementary benefits issued by a cantonal compensation fund; however, following the court's assignment of a deadline for the opposing party to respond, the appellant formally communicated the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled that the matter had become moot, resulting in the case being struck from the records without the assessment of any fees or costs.

Regesto Legislator

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La legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits: Consequently, the court ruled that the matter had become moot, resulting in the case being struck from the records without the assessment of any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni complementari revoca di prestazioni sociali fondo di compensazione legittimazione a ricorrere tassazione delle spese rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
La legge di procedura 6.4.61
This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls after the appeal was withdrawn.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
La legge di procedura 6.4.61

This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls after the appeal was withdrawn.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00085 dc/gm · Lugano 12 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 22 settembre 2000 interposto da

__________ contro

la decisione del 13 settembre 2000 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 28 settembre 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 3 ottobre 2000 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo