Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal on June 24, 2000, challenging a previous decision from the cantonal compensation fund regarding supplementary benefits; however, the administrative authority subsequently issued a new decision on November 24, 2000, fully granting the appellant's claims, and the appellant subsequently communicated their withdrawal of the appeal, leading the court to conclude that the appeal had become moot and order it stricken from the rolls without imposing fees or costs, in accordance with the procedural rule allowing the administrative authority to re-examine a challenged decision before submitting its response.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision: rilevato che comunque anche il ricorrente, con scritto 4 dicembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is mentioned in the reasoning regarding the administrative authority's power to re-examine the decision, which led to the withdrawal of the appeal and subsequent striking of the case from the roll.
The entire appeal became moot because the respondent issued a new decision granting the appeal's claims and the appellant withdrew the appeal, which justified striking the case from the roll in order 1.
The court explicitly referred to this procedural rule when stating that the appeal had become devoid of object.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00049 dc/gm · Lugano 15 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 24 giugno 2000 interposto da
__________ contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 24 novembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che comunque anche il ricorrente, con scritto 4 dicembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa.
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo