Appeal Moot by Subsequent Decision on Supplementary Benefits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a supplementary benefits decision from the cantonal compensation fund, also requesting judicial assistance; however, the appeal became moot when the fund subsequently issued a new decision granting the appellant's requests, leading the court to strike the case from the rolls, waive fees, and dismiss the application for judicial assistance as having lost its object, while ordering the fund to pay the appellant a set sum for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.61; Appeal Moot by Subsequent Decision on Supplementary Benefits: A party appealed a supplementary benefits decision from the cantonal compensation fund, also requesting judicial assistance; however, the appeal became moot when the fund subsequently issued a new decision granting the appellant's requests, leading the court to strike the case from the rolls, waive fees, and dismiss the application for judicial assistance as having lost its object, while ordering the fund to pay the appellant a set sum for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the case removed from the rolls due to the withdrawal of the appeal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00046 dc/fz · Lugano 16 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 giugno 2000 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 12.5.2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 8.6.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
rilevato che l'avv. __________, per la parte ricorrente con scritto 21.7.2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali;
ricordato che, col ricorso, l'avv. __________ ha chiesto che __________ sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 900.-- con il che l'istanza di assistenza giudiziaria viene stralciata perchè divenuta priva di oggetto;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo