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33.2000.39 • TCAS TI 33.2000.39 Generato dall'IA

Appeal Mootness Due to Voluntary Withdrawal Following Agency Action

Numero d'incarto 33.2000.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a decision concerning supplementary benefits regarding the reimbursement of medical expenses; however, before the responding agency filed its answer, it issued a new, partially favorable decision regarding the disputed reimbursement, leading the appellant to subsequently withdraw the appeal. Consequently, the court ruled that the case had become moot due to the withdrawal and ordered the case stricken from the records without imposing any court fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Appeal Mootness Due to Voluntary Withdrawal Following Agency Action: Consequently, the court ruled that the case had become moot due to the withdrawal and ordered the case stricken from the records without imposing any court fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
desistenza dall'azione spese mediche prestazione complementare revoca della decisione amministrativa soppressione delle prestazioni dimissioni volontarie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
Cited in the decree as the legal basis for the decision to strike the case from the roll.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

Cited in the decree as the legal basis for the decision to strike the case from the roll.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00039 dc/gm · Lugano 8 giugno 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 15 maggio 2000 interposto da

__________ contro

la decisione del 13 aprile 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 17 maggio 2000 con la quale è stato assegnato alla cassa il termine di rito per presentare la risposta di causa;

rilevato che in data 25 maggio 2000 la cassa ha intimato al ricorrente una nuova decisione che accoglie parzialmente il rimborso delle spese di malattia oggetto della vertenza;

visto il successivo scritto 6 giugno 2000 col quale l'insorgente comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo