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33.2000.33 • TCAS TI 33.2000.33 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Due to Superseding Administrative Decision

Numero d'incarto 33.2000.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against decisions concerning complementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but the appealing party subsequently withdrew the appeal because the fund issued a new decision that granted the appellant's requests. The court deemed the matter moot because the underlying dispute had been resolved by the intervening administrative decision, leading to the case being struck from the docket without assessment of fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Due to Superseding Administrative Decision: The court deemed the matter moot because the underlying dispute had been resolved by the intervening administrative decision, leading to the case being struck from the docket without assessment of fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
finzione di ritiro oggetto della lite revoca della decisione amministrativa spese amministrative revoca di prestazioni sociali riesame di una decisione precedente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
The case was struck from the rolls based on the provisions of the Procedural Law.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

The case was struck from the rolls based on the provisions of the Procedural Law.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00033 dc/gm · Lugano 16 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 2 maggio 2000 interposto da

__________ contro

le decisioni del 13 aprile 2000 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 4 maggio 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

rilevato che la parte ricorrente con scritto 23 giugno 2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo