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33.2000.23 • TCAS TI 33.2000.23 Generato dall'IA

Taxation of Legal Aid Fees in Social Insurance Appeals

Numero d'incarto 33.2000.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case concerns the taxation of professional fees for legal counsel who successfully appealed decisions regarding supplementary benefits, where the client had been granted legal aid. The court reasoned that, in the absence of specific cantonal criteria for calculating fees under legal aid in social insurance matters, the amount must be determined based on criteria for cost reimbursement (ripetibili), focusing on the importance of the case, the difficulty of the proceedings, the work performed, and the time required by a diligent lawyer, explicitly excluding the value in dispute as a determining factor, and subsequently approved the entirety of the billed hours (14) plus expenses, adjusting for the value already reimbursed and applying the VAT rate in effect at the time the services were rendered.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv. 1 LPC, Art. 85 LAVS, Art. 7 cpv. 2 LPC, Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, Art. 22 cpv. 2, Art. 36 cpv. 3; Taxation of Legal Aid Fees in Social Insurance Appeals: The court reasoned that, in the absence of specific cantonal criteria for calculating fees under legal aid in social insurance matters, the amount must be determined based on criteria for cost reimbursement (ripetibili), focusing on the importance of the case, the difficulty of the proceedings, the work performed, and the time required by a diligent lawyer, explicitly excluding the value in dispute as a determining factor, and subsequently approved the entirety of the billed hours (14) plus expenses, adjusting for the value already reimbursed and applying the VAT rate in effect at the time the services were rendered.

Parole chiave

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spese legali procedura di assicurazioni sociali aliquota IVA gratuito patrocinio spese di assistenza prestazioni assicurative correnti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 110 V 362
diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag.
DTF 117 Ia 25
DTF 120 Ia 17
4c.; DTF 120 Ia 17 consid.
DTF 114 V 87
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS

Cited as the basis for the right to reimbursement of legal costs for the winning party.

Art. 22 cpv. 2

Used to determine how the amount of costs is calculated, based on the importance and difficulty of the case.

Art. 36 cpv. 3

Cited for the applicable VAT rate for services provided by a lawyer.

Art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Mentioned as a similar provision in federal law for determining the amount of recoverable costs, emphasizing that it does not consider the disputed value.

Art. 7 cpv. 1 LPC

Cited to establish the possibility of appealing decisions concerning supplementary benefits.

Art. 85 LAVS

Cited for the cantonal designation of an independent appellate authority and regulation of appeal procedures, including the right to legal representation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the principle of costs being borne by the state (as stated in order 2) implicitly relates to cost regulations.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 33.2000.00023 Rif. costo n. 161.318.05 MA · Lugano 13 settembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

Statuendo sui ricorsi del 5 aprile 2000 di

__________, rappr. da: avv. __________, contro

le decisioni del 13 marzo 2000 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

ed ora sull’istanza

6 settembre 2001 tendente alla tassazione della nota d’onorario

richiamati - la domanda di assistenza giudiziaria 2 maggio 2000 interposta dall’avv. __________ contestualmente ai ricorsi testé citati;

- il preavviso 10 gennaio 2000 dell’autorità comunale per la concessione del gratuito patrocinio;

- l'ordinanza

10 novembre 2000 del Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

- la sentenza 17 aprile 2001 del TCA con la quale sono state parzialmente accolte le impugnative di __________;

vista - la lettera 6 settembre 2001 dell'avvocato ______ con la quale chiede che venga tassata la nota professionale per un importo di fr. 2'261.10, spese ed IVA incluse;

considerato che: - L’art. 7 cpv. 1 LPC dispone che contro le decisioni concernenti le prestazioni complementari può essere interposto ricorso;

- A norma delI’art. 85 LAVS, applicabile per analogia in materia di prestazioni complementari in virtù dell’art. 7 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano un’autorità di ricorso indipendente dall’amministrazione e regolano la procedura di ricorso, la quale, tra l’altro, deve garantire il diritto di farsi patrocinare.

- Giusta l’art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS “ove sia giustificato, al ricorrente è concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria. Inoltre, il ricorrente che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal giudice, al rimborso delle spese processuali e dei disborsi, come anche delle spese di patrocinio”.

- Per quanto concerne le assicurazioni sociali federali, la regolamentazione concernente la commisurazione dell'indennità per gratuito patrocinio spetta al

diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag.

279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).

- La legge di procedura per le cause davanti al TCA non stabilisce i criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio.

Tuttavia, in tal caso, l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di diverso tenore (cfr. SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b).

L'art.

22 cpv. 2 dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

Per inciso va rilevato che questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61 cpv. 1 lett. g della Legge federale sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale. Essa prevede infatti che l'importo delle ripetibili è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e della complessità. In una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. __________ e pubblicata nel Rep 1998 pag. 315 e sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA). Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.

Nella citata sentenza il Consiglio di moderazione ha anche precisato che

" in sintesi la retribuzione del patrocinatore d’ufficio va determinata esclusivamente, o per diritto federale (LAINF; LAM, LAMal) o - nella misura in cui il diritto federale lascia ancora spazio al diritto cantonale - per l’art.

22 cpv. 2 della legge di procedura per le cause davanti al TCA, in base ai seguenti criteri

- importanza del caso

- difficoltà del processo

- lavoro svolto dal legale e

- tempo richiesto dalla pratica a un avvocato diligente

non sono criteri pertinenti invece:

- il valore litigioso né

- il fatto che il ricorso non presentasse probabilità di buon esito."

- Per quanto riguarda l’ammontare concreto dell’indennità, in una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).

- Per quel che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).

Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).

- Nel caso concreto dalla nota professionale del 6 settembre 2001 risulta che l'avv. __________ ha quantificato in complessive 14 ore lavorative l'attività di patrocinio relativa alla presente vertenza, fatturando un importo di fr. 503.— a titolo di spese. Inoltre, va evidenziato che dall’ammontare totale della nota professionale il legale ha rettamente dedotto l’importo di fr. 600.—, versatogli dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di ripetibili.

Nel caso di specie, non di semplice trattazione anche per un avvocato versato nelle assicurazioni sociali, il legale ha steso un ricorso di 3 pagine, ha redatto la domanda di assistenza giudiziaria unitamente al certificato municipale di preavviso ed ha dovuto sostenere parecchi atti istruttori.

Non da ultimo, l'avv. __________ ha intrattenuto un fitto scambio di corrispondenza sia con l’amministrazione cantonale sia con la ricorrente.

Per questi motivi, richiamata la giurisprudenza federale citata, tenuto conto anche del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni sociali, che solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid. 4b), appare giustificato riconoscere all’avv. __________ la totalità dell’onorario, (corrispondente a 14 ore) per un importo di fr. 2'156.--, a cui vanno aggiunte le spese pari a fr. 503.--.

Per quanto riguarda l'IVA, va osservato che il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 2 settembre 1999. L'art. 36 cpv. 3 prevede che dal 1° gennaio 2001 l'aliquota applicabile ai servizi forniti da un avvocato è pari al 7,6%.

Tuttavia le Disposizioni finali della modificazione del 23 dicembre 1999 sanciscono che le aliquote previgenti si applicano alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Le nuove aliquote si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2001.

Nell'evenienza concreta, poiché l'attività del patrocinatore dell'assicurata relativa alla presente vertenza giudiziaria è stata svolta a cavallo tra l’anno 2000 e 2001 ma fatturata soltanto in data 6 settembre 2001, va applicata l'aliquota del 7.6% vigente a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per questi motivi

decreta

1.- La nota professionale 6 settembre 2001 dell'avv. __________ è tassata in fr. 2'261.10, spese ed IVA inclusa.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore ed il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti