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33.2000.22 • TCAS TI 33.2000.22 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Complementary Benefits

Numero d'incarto 33.2000.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The applicant filed an appeal against a decision concerning complementary benefits issued by the cantonal compensation fund. Following the filing of the appeal, the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Consequently, the court ruled that the case had become moot, ordering its removal from the rolls without the imposition of any fees or costs, based on the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Complementary Benefits: Following the filing of the appeal, the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Consequently, the court ruled that the case had become moot, ordering its removal from the rolls without the imposition of any fees or costs, based on the relevant procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca di prestazioni sociali allontanamento spese di procedura revoca dell'opposizione fondo di compensazione rendita complementare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for striking the case from the records because the appeal was withdrawn.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for striking the case from the records because the appeal was withdrawn.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00022 os · Lugano 20 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 4 aprile 2000 interposto da

__________ contro

le decisioni 13 marzo 2000 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 6 aprile 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 14 aprile 2000 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo