Legislator Giurisprudenza & Legislazione
33.2000.18 • TCAS TI 33.2000.18 Generato dall'IA

Insured Person v. Compensation Fund: Complementary Benefits Asset Valuation Appeal

Numero d'incarto 33.2000.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured person appealed a decision regarding complementary benefits, challenging the computation of assets, specifically arguing that the value of their primary residence should be considered based on the official tax assessment (with a deductible threshold) and that the commercial value assigned to other properties was excessive. The court reasoned that the primary residence must be valued according to cantonal tax law, affirming the initial assessment for that property, but agreed to partially grant the appeal because the compensation fund, following a reassessment by the cantonal appraisal office conducted during the appeal, agreed to reduce the commercial value of the other real estate holdings, leading to the annulment of the original decision and the recalculation of the complementary benefit to CHF 885 monthly starting from March 1, 2000, while refusing to rule on subsequent, unformalized adjustments to the benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 LPC, Art. 17 OPC, Art. 52 LT, Art. 3c cpv. 1 lett. c LPC, Art. 5 cpv. 3 lett. d LPC, Art. 18 Legge; Insured Person v. Compensation Fund: Complementary Benefits Asset Valuation Appeal: The court reasoned that the primary residence must be valued according to cantonal tax law, affirming the initial assessment for that property, but agreed to partially grant the appeal because the compensation fund, following a reassessment by the cantonal appraisal office conducted during the appeal, agreed to reduce the commercial value of the other real estate holdings, leading to the annulment of the original decision and the recalculation of the complementary benefit to CHF 885 monthly starting from March 1, 2000, while refusing to rule on subsequent, unformalized adjustments to the benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
oggetto assicurato valutazione degli attivi calcolo della prestazione fondo di compensazione concorso di prestazioni d'assicurazione dimora abituale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 3 LPC

The court implicitly confirms the decision regarding the primary residence property valuation by noting the appellant withdrew this specific challenge based on the reasoning provided by the insurer (IAS), which cited legal provisions regarding PC calculations.

art. 3c cpv. 1 lett. c LPC

This provision was cited to explain why the appellant's claim for a Fr. 75'000 deduction for the primary residence was correctly denied by the Compensation Fund.

art. 5 cpv. 3 lett. d LPC

This provision was cited to support the Cassa's correct denial of the Fr. 75'000 deduction for the primary residence.

art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as the procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as the procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00018 ir/nh · Lugano 10 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 23 febbraio 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 febbraio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha assegnato a __________ una prestazione complementare pari a fr. 802.-- mensili con effetto dal 1° marzo 2000 (doc. _). Rilevando come la prestazione fosse inferiore a quanto percepito in precedenza l’assicurato ha interposto il 23 marzo 2000, per il tramite della moglie, un ricorso a questo TCA. Nell'impugnativa si evidenzia il mancato computo, in deduzione, dell’importo di CHF 75'000.- per la fissazione della sostanza costituita dall’abitazione primaria. In secondo luogo il ricorrente ha contestato i valori commerciali ritenuti dalla Cassa per altre sue proprietà immobiliari (poste 44.02 e 46.02) considerati eccessivi e non rispondenti alla realtà ed ha postulato la rettifica di “alcuni parametri contabili precedentemente registrati erroneamente”. Nelle sue conclusioni __________ postula sostanzialmente un riesame dell’importo allocato in considerazione della franchigia per l’abitazione primaria e della necessità di rettificare le stime ritenute dalla Cassa.

1.2. La Cassa ha preso posizione sul gravame unicamente il 2 febbraio 2001 proponendone l'accoglimento parziale dopo avere fatto allestire una verifica delle stime immobiliari inizialmente considerate per l’emanazione della decisione impugnata ed ottenuto nuova ed inferiore valutazione degli immobili da parte dell’Ufficio stima. La Cassa ha osservato, nelle sue argomentazioni, come l’Ufficio cantonale di stima abbia esperito un sopralluogo, presente il ricorrente e la sua rappresentante, con riesame delle perizie allestite giungendo alla conclusione che i valori fissati per le particelle no. __________, __________e __________dovessero essere rettificati. Per tale ragione la Cassa ha ritenuto per la posta 44.02 (proprietà fondiaria al valore commerciale) un valore complessivo degli immobili di CHF 68'045.- (rispetto alla precedente valutazione di CHF 79'045.-) e per la posta 46.02 (Comunioni ereditarie al valore commerciale) un valore complessivo di CHF 5'046.- invece dei CHF 8'913.- precedentemente ritenuti. La Cassa ha quindi postulato la concessione di una prestazione complementare a __________ cifrata in CHF 885.- “… ridotta successivamente a fr. 415.- dal 1 agosto 2000 a seguito dell’inizio dell’attività lucrativa della moglie e a fr. 450.- dal 1 gennaio 2001”. Per il resto la convenuta ha postulato la reiezione del gravame.

1.3. Invitato a prendere posizione sulle osservazioni della cassa __________ ha scritto, il

22 febbraio 2001, quanto segue:

" Prendo innanzitutto atto che l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS), dando seguito ad un colloquio in seguito intervenuto e facendo propria la mia richiesta presentata in via subordinata in occasione del ricorso in oggetto , ha dato ordine per l'allestimento di nuove stime sulla sostanza immobiliare.

Considerato che le stesse hanno comportato un adattamento verso il basso di alcuni valori, l'Istituto stesso propone di conseguenza un parziale accoglimento del mio ricorso.

Per quanto attiene alla mie richieste presentate in via principale (adozione dei valori di stima ufficiale e computo dell'abitazione primaria secondo l'art. 3 LPC), l'IAS riconferma le proprie posizioni richiamandosi alle relative norme legali e prassi adottate.

Conseguentemente mi permetto proporre a questo Spettabile Tribunale le seguenti conclusioni:

a) Per quanto concerne il computo del valore dell'abitazione primaria sulla sostanza conformemente all'art. 3 LPC, ritenendo esaustive e conformi le osservazioni presentate dall'IAS in merito, rinuncio a ribadire la mia richiesta ritirando il ricorso per quanto concerne questa parte.

b) Riguardo alla richiesta presentata in sede ricorsuale di computare, per il calcolo delle PC AI, la sostanza secondo il valore di stima ufficiale (ritenuto corrispondente al valore commerciale); vista prioritariamente la revisione delle valutazioni effettuata e non volendo procedere ad una ulteriore contestazione delle prassi adottate, ritiro la parte di ricorso attinente.

c) Per quanto concerne la domanda di revisione della valutazione al valore commerciale della sostanza, l'IAS, procedendo di propria iniziativa, ha constatato essere eccessivo il valore di alcune poste.

Accettandone la rettifica propone il parziale accoglimento del ricorso.

Dando atto della buona volontà dimostrata e considerando adeguati i nuovi valori, ritengo che la risposta dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali in merito debba essere accolta." (Doc. _)

(sottolineature del redattore)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Per quanto attiene all’abitazione che costituisce la residenza primaria del ricorrente va osservato, come d’altra parte condiviso dallo stesso __________ nel suo scritto

22 febbraio 2001, che detta proprietà é da computare al valore fiscale (cpv. 1 dell’art. 17 OPC – AVS/AI versione 1 gennaio 1999). Quindi se la sostanza immobiliare dell’assicurato gli serve da abitazione primaria la valutazione della stessa deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio, ciò per ragioni di semplificazione delle procedure (cfr. RCC 1991 422). In virtù dell’art. 52 LT gli immobili in Ticino vengono imposti per il valore di stima ufficiale. E’ indubbio che la Cassa abbia quindi operato correttamente fissando a CHF 133'406.- la posta 44 della decisione impugnata.

2.3. Gli immobili che non costituiscono la residenza primaria dell’assicurato vanno invece computati al loro valore corrente (Pratique VSI 1994 194) ossia quello di mercato, ciò che trova giustificazione nei maggiori importi, in generale, del valore corrente rispetto a quello fiscale (RCC 1991 424), questo per impedire che gli assicurati possano mantenere la loro sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. Per valore corrente o venale si intende il valore che l’immobile ha effettivamente sul mercato.

In concreto le proprietà fondiarie dell’assicurato (esclusa l’abitazione primaria di cui è cenno sub. 2.2) vanno considerate quindi al loro valore venale che è quello ritenuto dall’Ufficio Cantonale di Stima, cui la Cassa ha fatto capo (pratica questa ammessa dal TFA con sentenza 27 febbraio 1998 in re S.), effettuato successivamente all’inoltro del gravame in discussione. Questa valutazione, eseguita in contraddittorio, ha comportato la fissazione di un importo totale di stima di CHF 73'091.- per le poste 44 e 46 relative alla sostanza immobiliare al valore commerciale.

Non vi è motivo di scostarsi dalle risultanze peritali, corrette rispetto alle precedenti, dell’Ufficio stima in assenza di seri ed imperativi motivi come in casu. Il lavoro svolto dall’Ufficio cantonale di stima appare completo, conseguente ad esame in loco ed è stato condiviso dal ricorrente. Gli esperti, specialisti del ramo che hanno applicato i criteri usualmente validi in questo ambito, hanno considerato le contestazioni del ricorrente e valutato l’importanza della località dove sono situati i fondi, la situazione geografica, lo sviluppo residenziale, commerciale ed industriale della regione, i prezzi di riferimento in zona, la regolamentazione pianificatoria, i volumi, ed altri criteri in dettaglio descritti nel doc. _. La nuova valutazione e l’entità della riduzione vanno quindi condivisi in questa sede.

La nuova stima degli immobili impone quindi una nuova fissazione delle PC in favore del ricorrente a partire dal 1° marzo 2000.

2.4. Con il ricorso l’assicurato censura il calcolo della sostanza immobiliare che gli serve da abitazione primaria sostenendo che, ai fini del calcolo della PC, debba essere computato soltanto il valore di stima eccedente fr. 75'000.-- richiamando sostanzialmente quanto sancito dall’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC

Secondo l’art. 5 cpv. 3 lett. d LPC i Cantoni possono rinunciare ad applicare l’esonero concesso sull’immobile che serve da abitazione alle persone designate nell’articolo 3c cpv. 1 lett. c LPC e anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato da queste persone. Il Cantone Ticino ha optato per questa alternativa (cfr. art. 18 Legge cantonale di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’AVS/AI entrata in vigore il 1° gennaio 1998).

Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione non ha concesso la deduzione di fr. 75'000.-- postulata dall’assicurato con il ricorso. Su tale punto, comunque, __________, dopo avere preso conoscenza delle argomentazioni della Cassa in sede di risposta, ha ritirato la censura con scritto 2 febbraio 2001 indirizzato al TCA.

2.5. Alla luce di quanto precede il gravame va parzialmente accolto per l’ammessa diminuzione del valore di stima degli immobili a valore commerciale fissata in complessivi CHF 73'091.--. La decisione impugnata va quindi annullata. Il reddito non privilegiato calcolato nuovamente assomma a CHF 23'045 e la prestazione PC dovuta a contare dal 1 marzo 2000 ammonta a CHF 885.- mensili come anche indicato dalla Cassa in sede di risposta di causa (_ pag. 2).

2.6. L’adeguamento della PC ha effetto dal 1° marzo 2000. Per quanto attiene alle ulteriori modifiche, in specie alle riduzioni delle PC a contare dal 1° agosto 2000 con adeguamento verso l’alto al 1° gennaio 2001 indicate dalla Cassa con la risposta di causa a seguito dell’inizio dell’attività lucrativa della moglie del ricorrente (cfr. doc. _), questo TCA ha potuto accertare (dall’esame degli atti prodotti e da conferma telefonica del funzionario preposto) come la Cassa non abbia emanato formalmente alcuna decisione. Il tema - per tale motivo - esula dalla presente procedura e questo TCAnon può pronunciarsi in merito. La Cassa prenderà le necessarie decisioni con i noti rimedi di diritto esercitabili da parte dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto ad una prestazione complementare di fr. 885.-- mensili a contare dal 1° marzo 2000.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti