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33.2000.15 • TCAS TI 33.2000.15 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Due to Subsequent Favorable Decisions

Numero d'incarto 33.2000.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal challenging decisions regarding supplementary benefits issued by a cantonal compensation fund, but subsequently withdrew the appeal because the fund had issued two new decisions that accepted the appellant's requests in the interim. Consequently, the court determined that the case had become moot and ordered it stricken from the rolls without assessing any fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Due to Subsequent Favorable Decisions: Consequently, the court determined that the case had become moot and ordered it stricken from the rolls without assessing any fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni complementari ritiro dell'istanza giudiziaria effetti delle pronunce pregiudiziali decisione incidentale impugnabile riesame di una decisione precedente soppressione delle prestazioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
This procedural law is cited as the basis for the decision to strike the case from the rolls.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law is cited as the basis for the decision to strike the case from the rolls.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00015 dc/fz · Lugano 24 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 21 marzo 2000 interposto da

__________ contro

le decisioni del 23.2.2000 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 24.3.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

rilevato che la parte ricorrente con scritto 22.5.2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato due nuove decisioni che accolgono le richieste ricorsuali;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo