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33.2000.14 • TCAS TI 33.2000.14 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal for Supplementary Benefits

Numero d'incarto 33.2000.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal concerning supplementary benefits against the decisions of the cantonal compensation fund, but subsequently notified the court via letter that the appeal was being withdrawn after the court had granted an extension for completing the filing. Based on the appellant's withdrawal, the court determined the matter was moot and therefore ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal for Supplementary Benefits: Based on the appellant's withdrawal, the court determined the matter was moot and therefore ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione complementare revoca di prestazioni sociali fondo di compensazione ritiro della querela penale procedura di ricusazione legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited as the legal basis for the order striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the legal basis for the order striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00014 os · Lugano 30 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 9 marzo 2000 interposto da

__________ contro

le decisioni dell'11 febbraio 2000 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 27 marzo 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente il termine di rito per presentare la completazione del ricorso;

vista la lettera 29 marzo 2000 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo