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33.2000.13 • TCAS TI 33.2000.13 Generato dall'IA

Mootness Due to Withdrawal of Appeal Granting Benefits

Numero d'incarto 33.2000.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a decision regarding complementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but subsequently withdrew the appeal because the fund had issued a new decision that granted the appellant's requests. The court ruled that the case had become moot due to the withdrawal and ordered the matter stricken from the record without assessing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Mootness Due to Withdrawal of Appeal Granting Benefits: The court ruled that the case had become moot due to the withdrawal and ordered the matter stricken from the record without assessing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca di prestazioni sociali fondo di compensazione decisione incidentale impugnabile trasferimento privo d'oggetto condizione del diritto alla prestazione assicurativa abbandono del procedimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited in the dispositive to govern the procedure for striking the case from the roll because it became moot.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the dispositive to govern the procedure for striking the case from the roll because it became moot.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00013 dc/fz · Lugano 29 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 18 febbraio 2000 interposto da

__________ contro

la decisione del 11.2.2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 28.2.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

rilevato che la parte ricorrente con scritto 28.5.2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo