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32.2024.85 • TCAS TI 32.2024.85 Generato dall'IA

Insured v. Disability Insurance Office

Numero d'incarto 32.2024.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed a decision by the Disability Insurance Office to refuse to review a second application for a substantial disability allowance (AGI) on the grounds that no documentation was submitted to show a significant worsening of the condition since the prior rejection, despite the applicant referencing new evidence showing increased need for third-party assistance. The court sustained the appeal, reasoning that because the applicant referenced new supporting documentation (including medical opinions) in her objection to the preliminary decision, the Disability Insurance Office failed to comply with established procedure by not granting a deadline for the production of that evidence with the warning that failure to comply would result in a refusal to rule on the merits, and further noting that the medical documentation submitted with the appeal itself provided sufficient indication of a relevant change to warrant an examination of the AGI claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

Dec. di non entrata in materia (domanda AGI). In sede amm., A. aveva indicato doc. (non allegati) e chiesto assunzione refertazioni (che UAI non ha assunto). Anziché emanare dec., UAI avrebbe dovuto impartire termine per produrre mezzi di prova. Doc. prodotti con gravame suff. per entrare in materia

Parole chiave

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assicurazione per invalidità mezzi di prova medici assicurazione per conto di terzi decisione pregiudiziale contributo per l'assistenza nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 V 265
Timeliness of Accident Insurance Appeal and Cantonal Procedural Autonomy
DTF 130 V 68
Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid.
DTF 130 V 64
Insured Person v. Administration: Consideration of Later-Submitted Medical Evidence in New Disability Application
DTF 133 V 402
Cantonal Tribunal's Demand for Security for Costs in Disability Insurance Appeal Ruled Unlawful under Principle of Legality
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Cited in the dispositive for awarding the appellant compensation for costs.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to costs.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning section as justification for a single judge deciding the case, although not explicitly repeated in the final orders, it pertains to procedural structure; however, based on strict instructions, this article is excluded as it is not in the numbered dispositive orders 1, 2, 3. The focus must remain on provisions applied in the final orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2024.85 JV/sc · Lugano 19 dicembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 7 ottobre 2024 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, di formazione giurista e da ultimo attiva in tale vece, il 17 novembre 2004/28 febbraio 2005 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI, adducendo delle affezioni riconducibili ad un incidente della circolazione occorsole il 21 giugno 2003 (docc. 2, 3 e 11 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, con decisione del 23 marzo 2007 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita dal 1. giugno 2004 al 31 ottobre 2006 (docc. 25-28 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 20 febbraio 2018 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8 marzo 2017 a motivo di diverse affezioni (doc. 39 incarto AI).

Esperita l’istruttoria, inclusa una perizia psichiatrica (doc. 70 incarto AI), con decisione del 14 aprile 2021 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. marzo 2018 con versamento dal 1. agosto 2018 (docc. 108 e

116 incarto AI).

Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato ed è stata confermata in esito alla revisione avviata dall’Ufficio AI nel giugno 2022 (docc. 122-129 incarto AI).

1.3. Il 27/28 febbraio 2023 l’assicurata ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di seguito: AGI), adducendo molteplici affezioni psichiatriche determinanti la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per due atti ordinari di vita, di mezzi ausiliari, dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (docc. 131 e 132 incarto AI).

Esperita l’istruttoria, con decisione del 6 ottobre 2023 (doc. 152 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 137 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda in quanto dalla documentazione prodotta “*non risulta un peggioramento clinico e non emerge una necessità di aiuto notevole di terzi per poter svolgere gli atti ordinari della vita o per un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana*”.

Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 2 agosto 2024 l’assicurata ha presentato una seconda domanda AGI, ribadendo quanto addotto con la domanda del febbraio 2023 (doc. 158 incarto AI).

Con progetto di decisione del 28 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia, non avendo l’assicurata prodotto alcuna nuova documentazione (doc. 159 incarto AI).

Con osservazioni del 26 settembre 2024 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione, chiedendo all’Ufficio AI di tenere debitamente conto “*della modifica della situazione intercorsa come risulta dalla documentazione allegata alla domanda inoltrata il 26.08.2024 (estratti mensili degli aiuti necessari)*” e “*di* […] *assumere il parere medico* […] *presso il medico curante* *dr. __________* […]” (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 162 incarto AI).

Con decisione del 7 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, l’assicurata non avendo allegato alcuna documentazione medica attestante una modifica della situazione (doc. 163 incarto AI).

1.5. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 7 ottobre 2024, postulandone l’annullamento e chiedendo che “*l’autorità di prime cure entri in materia della domanda di assegno per grandi invalidi* […]”.

Sostiene, in estrema sintesi, che la situazione valetudinaria si sia modificata significativamente rispetto all’ultima valutazione, come desumibile dalle dichiarazioni del curante psichiatra e della curante infermiera specialista, prodotte con il gravame.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che nell’ambito della seconda domanda AGI avrebbe dovuto impartire all’assicurata un congruo termine per produrre i mezzi di prova da lei citati, avvertendola che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito della domanda. Rilevato come la documentazione prodotta con il gravame impone l’entrata in materia, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.

1.7. Con scritto del 16 dicembre 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, qualora una domanda di assegno per grandi invalidi è stata rifiutata perché non è stata riconosciuta una grande invalidità, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se viene dimostrato che il grado di invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

Per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento*.* Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V

198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V

64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).

2.5. In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 16 dicembre 2024.

In effetti, già nel formulario “*Richiesta per adulti: Assegno per grandi invalidi AI*” l’insorgente aveva indicato, quali allegati, “copia di certificati medici” e “Altro”, pur non avendoli prodotti (doc. 158, pag. 635 incarto AI). Inoltre, nelle osservazioni al preavviso, la ricorrente aveva esplicitamente chiesto all’Ufficio AI di “*tenere debitamente conto della

modifica della situazione intercorsa come risulta dalla documentazione allegata*[in realtà non prodotta, n.d.r.] *alla domanda inoltrata il 26.06.2024

(estratti mensili degli aiuti necessari) e dal punto di vista medico*” e di “*assumere il parere medico in merito al percorso e alla situazione presso il medico curante Dr. __________* […]”.

In simili circostanze, l’Ufficio AI avrebbe dovuto impartire all’insorgente un termine per produrre il mezzo di prova in questione, avvertendola che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito della domanda, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.4.).

Per il resto, il tenore della dichiarazione del 1. novembre 2024 del curante psichiatra, attestante un importante peggioramento della situazione valetudinaria con formulazione di una nuova diagnosi ed un accresciuto bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (allegato A3), è già di per sé un indizio sufficiente a rendere verosimile una modifica rilevante delle circostanze per il diritto alle prestazioni rispetto alla decisione del 6 ottobre 2023, ciò che imponeva l’entrata in materia (cfr. supra consid. 1.3. in fine e consid. 2.3.).

Per il che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda all’esame materiale del diritto all’AGI.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 7 ottobre 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti