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32.2023.24 • TCAS TI 32.2023.24 Generato dall'IA

Appeal of Refusal to Review Disability Benefits Based on Plausible Change in Condition

Numero d'incarto 32.2023.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant challenged an administrative decision that refused to examine the merits of their request for a review of their disability insurance benefits, which had previously been granted at a quarter rate based on chronic cervico-spondylogenous syndrome, bilateral epicondylitis, rhizarthrosis, and psychiatric diagnoses. The court determined that the scope of the appeal was solely to assess whether the administration was justified in declining to review the case, noting that the appellant needed only to render a significant change in condition *plausible* for the review to proceed. Based on a medical expert's opinion indicating that new psychiatric diagnoses rendered a worsening of the condition since November 2022 plausible, the court found the precondition for entry into the merits was met, consequently annulling the initial refusal and remanding the case to the administrative office for a full examination of the revised disability claim, ordering the office to bear the appeal costs and reimburse the appellant's legal fees.

Regesto Legislator

Ufficiale

Non entrata nel merito. UAI chiede rinvio degli atti per poi procedere all'entrata nel merito della richiesta dell'assicurato. Ricorrente aderisce alla proposta di rinvio, per cui ricorso accolto con rinvio atti

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità spese legali perizia giuridica riesame medico domanda di prestazione d'assicurazione esame di merito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 V 265
Timeliness of Accident Insurance Appeal and Cantonal Procedural Autonomy
DTF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
DTF 130 V 329
Intertemporal Applicability of ATSG to Compensation Claim and Late Payment Interest
DTF 132 V 220
DTF 130 V 64
Insured Person v. Administration: Consideration of Later-Submitted Medical Evidence in New Disability Application
DTF 109 V 115
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 87 cpv. 2 OAI

This provision, concerning the requirements for demonstrating a relevant change in disability degree for a revision request, is implicitly used as the basis for the outcome where the court decides the request must be examined on its merits.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to court costs.

art. 61 lett. g LPGA

Cited as the basis for awarding the appellant costs for legal representation (indennità per ripetibili).

art. 30 cpv. 1 Lptca

Cited as the basis for awarding the appellant costs for legal representation (indennità per ripetibili).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2023.24 FC · Lugano 5 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattrice: · Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 2 febbraio 2023 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 14 luglio 2020 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso, aveva riconosciuto a RI 1 – affetto principalmente da una sindrome cervico-spondilogena cronica, epicondilopatia bilaterale e rizartrosi oltre che da diagnosi psichiatriche – il diritto al versamento di una rendita intera dal

1. settembre 2019 al 31 marzo 2020, e di un quarto di rendita dal 1. aprile 2020 (grado di invalidità del 46%; doc. AI pag. 581). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Nell’ottobre 2022 l’assicurato, tramite la sua curante, ha chiesto una revisione del suo

diritto a prestazioni, segnatamente un aumento del grado d’invalidità, adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute psicofisiche (doc. AI pag. 592).

1.3. Dopo aver preavvisato l’8 novembre 2022 la non entrata in materia in merito alla domanda di revisione – cui si è opposto l’assicurato, tramite la curante, anticipando l’invio di ulteriore documentazione medica (doc. AI pag. 600) – il 2 febbraio 2023 l’amministrazione, raccolto il parere del medico SMR (il quale ha negato esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante; doc. AI pag. 605), ha confermato suddetto diniego, argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze.

1.4. Con il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, producendo una certificazione dello psichiatra curante e ribadendo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi l’annullamento della decisione contestata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché entri nel merito della domanda di revisione e proceda ai necessari accertamenti. Adduce che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate e gli impedirebbero di esercitare qualsiasi attività lavorativa (I).

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere SMR del 29 marzo 2023 (cfr. IV-1), propone di ritornare gli atti all’amministrazione per entrata in materia e, quindi, procedere all’istruttoria come da indicazione del medico SMR che ha ravvisato un verosimile peggioramento delle condizioni di salute posteriore all’assegnazione del quarto di rendita e meglio a far tempo dal novembre 2022 (IV).

1.6. Con scritto 4 aprile 2023 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha aderito alla proposta dell’amministrazione, postulando il riconoscimento di congrue ripetibili.

considerato in

diritto

in ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta di revisione di RI 1. Ne consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di revisione delle prestazioni e nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia.

Va in ogni modo rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 2 febbraio 2023 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento. Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di grande invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere *verosimile* un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STFA I 55/07 del

26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (*“(…)* *Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind* *(BGE 109 V

114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)*”*,* riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura ricorsuale,risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia in merito alla domanda di revisione. In effetti, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo aver visionato la certificazione del 14 febbraio 2023 del dr. __________, psichiatra curante, nell’Annotazione del 29 marzo 2023 ha osservato che “*presa visione del rapporto del dr. __________, da cui emergono nuove diagnosi psichiatriche rispettivamente rende verosimile un peggioramento da novembre 2022, è giustificato entrare in materia”* (doc. IV/1).

Sulla scorta di suddetta refertazione– facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo psicofisico; cfr. anche lo scritto del 27 novembre 2022 della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 600) – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento di attribuzione della rendita del 14 luglio 2020, un rilevante peggioramento della situazione invalidante.

Questo Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

In simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri in materia sulla domanda di revisione ed esamini quindi, tramite i necessari accertamenti medici, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla rendita del ricorrente.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato dalla RA 1, e vincente in causa, il ricorrente ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 febbraio 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti