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32.2023.19 • TCAS TI 32.2023.19 Generato dall'IA

Insured Party v. Insurance Office: Work Incapacity Assessment Remitted for Further Investigation

Numero d'incarto 32.2023.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision that confirmed a 50% work incapacity from January 2020 and granted a full disability pension for a specific prior period, contesting the start date of the incapacity and the income assessments, seeking a full pension from January 2020 and a 64% pension from April 2022. The court accepted the appeal and annulled the decision, remitting the case to the Insurance Office for further investigation because the existing medical documentation, particularly regarding the claimant's long-term psychiatric instability and new reports submitted during the appeal, was deemed incomplete for definitively assessing the periods of work incapacity and resultant disability status, with the outcome that the administrative office must issue a new decision after the supplementary investigation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rendita limitata nel tempo riconosciuta dall'AI. Ricorso dell'assicurato che chiede l'erogazione di una rendita non limitata. Gravame accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti

Parole chiave

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valutazione dell'incapacità di lavoro qualità d'assicurato assicurazione per invalidità assicurazione complementare valutazione del reddito rendita intera

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 V 249
1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
DTF 137 V 210
Swiss Federal Supreme Court Ruling on MEDAS Expert Reports in Disability Insurance Cases
DTF 133 V 402
Cantonal Tribunal's Demand for Security for Costs in Disability Insurance Appeal Ruled Unlawful under Principle of Legality
DTF 124 V 309
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata dal ricorrente diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 57a LAI

Cited in the reasoning as the provision to be respected when the AI office issues a new decision after the case files are returned.

Art. 56ss LPGA

Cited in the reasoning as the procedural basis for the appeal against the new decision to be issued by the AI office.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning regarding the application of court fees for the appeal procedure.

art. 83 LPGA

Cited in the reasoning regarding the transition provision applicable to the procedure before the cantonal court.

art. 61 lett. a e fbis LPGA

Cited in the reasoning regarding the transition provisions applicable to the procedure before the cantonal court.

art. 61 lett. g LPGA

Cited in the reasoning for granting the appellant legal costs reimbursement.

art. 30 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning for granting the appellant legal costs reimbursement.

art. 64 LTF

The request for legal aid became moot because the appellant was awarded costs, implicitly referencing the provision governing legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs of Fr. 500 are ordered to be borne by the AI Office, which is the standard rule for costs, although the specific article cited regarding costs in the dispositive is derived from the reasoning concerning Art. 69 cpv. 1bis LAI and Art. 61 LPGA/Art. 30 Lptca.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2023.19 rg/sc · Lugano 5 luglio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 19 gennaio 2023 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 19 gennaio 2023, accertata – dopo l’attuazione di provvedimenti di reinserimento – un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività da gennaio 2020, l’Ufficio AI, confermando il preavviso del 23 giugno 2022, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera per il periodo 1. novembre 2019-30 aprile 2022*.*

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato daRA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta in particolare l’’inizio dell’inabilità lavorativa, la determinazione dei redditi da valido e da invalido, postulando l’attribuzione di una rendita intera da gennaio 2020 a marzo 2022 e di una rendita con grado del 64% da aprile 2022.

Dopo aver chiesto con la risposta di causa la conferma della decisione impugnata, a seguito dello scritto 26 aprile 2023 dell’assicurato e della nuova refertazione da esso prodotta con osservazioni 19 maggio 2023 l’Ufficio AI ha postulato la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti e ciò sulla base del parere espresso dal medico SMR (cfr. XVI-1) riguardo alla documentazione medica presente agli atti ed in particolare dei rapporti medici prodotti nelle more ricorsuali.

Con scritto 1. giugno 2023 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di retrocessione degli atti.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Anche se il diritto alla rendita è in casu sorto prima della modifica della LAI e dell’OAI in vigore dal 1. gennaio 2022, modifica che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705), ritenuto però che – sia conformemente a quanto stabilito dall’autorità intimata sia secondo quanto sostenuto dal ricorrente – la modifica del grado d’invalidità è fatta interviene dopo il 31 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1), tornano applicabili le disposizioni LAI e OAI in vigore dal 1. gennaio 2022 (cfr. marg. 9102 CIRAI).

2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di *assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo* (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4 Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto (cfr. in particolare la refertazione medica prodotta nelle more della presente procedura ricorsuale e riguardante la sfera psichica (cfr. rapporto 8 luglio 2014 della Clinica __________ in doc. A/5; rapporto 22 marzo 2023 del dr. __________ in doc. A/31 facente stato di una instabilità psichica di lungo periodo) e delle considerazioni esposte dal ricorrente, v’è effettivamente da ritenere che – onde addivenire ad un chiaro giudizio sugli effettivi periodi di incapacità lavorativa che ha presentato l’assicurato e di conseguenza sulla sua situazione invalidante – la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico, come rettamente indicato dal medico SMR nella sua annotazione 9 maggio 2023 (cfr. XVI/1).

2.5 In STF 9C_243/2010 del

28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“*Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;* cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.6 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Rappresentato da RA 1 e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare giustificato fissare in fr. 1’800. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata dal ricorrente diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso èaccolto.

§ La decisione del

19 gennaio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti