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32.2023.129 • TCAS TI 32.2023.129 Generato dall'IA

Review Application Regarding Disability Benefits Following Federal Supreme Court Confirmation

Numero d'incarto 32.2023.129
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party filed a review application following a prior cantonal court decision, which overturned an initial disability benefit award based on medical and economic evaluations, including consideration of a criminal proceeding against the insured, a decision subsequently upheld by the Federal Supreme Court. The insured sought to reverse the cantonal decision, citing new evidence such as the dropping of the criminal charges and new medical reports as grounds for review. However, the court determined that since the substantive issue remains the initial claim for disability benefits, which was already fully litigated up to and confirmed by the Federal Supreme Court, the review application must be declared inadmissible before the cantonal court and the case file must be transferred to the Federal Supreme Court for competence review, with no court fees levied, though costs are charged to the state.

Regesto Legislator

Ufficiale

Domanda di revisione processuale dichiarata irricevibile poichè presentata nei confronti di una sentenza del TCA fatta oggetto di ricorso al TF, il quale aveva respinto il gravame. Trasmissione degli atti al TF

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità addebito di tasse motivo di revisione riesame medico esame delle candidature procedura di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 4 cpv. 1 Lptca
Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.
Art. 61 lett. i LPGA
Secondo l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
Art. 24 Lptca
L’art. 24 Lptca enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione
Art. 25 cpv. 1 Lptca
A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett.
Art. 107 cpv. 2 LTF
Per quanto concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011), occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria (art. 107 cpv.
Art. 61 LTF
In questo caso, la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF) passibile di revisione per i motivi indicati agli artt.
Art. 6 cpv. 1 Lpamm
Cited as a cantonal procedural provision governing the obligation to transmit the case file to the competent authority.
Art. 31 Lptca
Cited as a provision governing the application of procedural rules in this context.

Giurisprudenza citata

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DTF 134 III 45
Heirs' Attempt to Revise Public Law Appeal Decision on Forced Execution Fails Due to Lack of Relevance of New Evidence
DTF 125 V 507
gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato che *“(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid.
DTF 133 V 402
Cantonal Tribunal's Demand for Security for Costs in Disability Insurance Appeal Ruled Unlawful under Principle of Legality
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 32 cpv. 2 e 48 cpv. 3 LTF

Cited as a federal procedural provision governing the obligation to transmit the case file to the competent authority (the Federal Supreme Court).

art. 6 cpv. 1 Lpamm

Cited as a cantonal procedural provision governing the obligation to transmit the case file to the competent authority.

art. 31 Lptca

Cited as a provision governing the application of procedural rules in this context.

art. 29 cpv. 2 Lptca

Cited as a provision relating to the application of costs in review proceedings before the Cantonal Court (though costs were not imposed on the appellant).

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as a provision relating to the application of costs in review proceedings before the Cantonal Court (though costs were not imposed on the appellant).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2023.129 rg/gm · Lugano 29 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 17 novembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

in relazione alla sentenza emessa il 9 maggio 2011 da questo Tribunale (inc. 32.2007.173+179) nella causa promossa con ricorsi 21 e 25 maggio 2007 da TERZ 1 e TERZ 2 contro

le decisioni emanate il 24 aprile 2007 da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1. Con decisioni 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2004 erogata a far tempo dal 1. settembre 2004.

1.2. In accoglimento dei ricorsi presentati da TERZ 1 e da TERZ 2, per giudizio 9 maggio 2011 (inc. 32.2007.173+179) questo Tribunale ha annullato le decisioni 24 aprile 2007, l’assicurato – valutati gli aspetti medici (tramite perizia giudiziaria) ed economici (sulla base anche degli atti relativi ad un procedimento penale allora pendente a suo carico [__________]) – non presentando un’incapacità di guadagno.

1.3. Con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (TF) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha avversato il giudizio cantonale contestandone la valutazione sia medica che economica posta alla base del mancato riconoscimento di prestazioni.

Per sentenza 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 l’Alta Corte ha respinto il gravame confermando sia la valutazione medica che economica operata dall’istanza cantonale.

1.4. Con la presente istanza di revisione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, chiede che “*L’istanza di revisione del 28 luglio 2023 di RI 1 in __________ è accolta. Di conseguenza, la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 9 maggio 2011 è riformata, nel senso indicato nei considerandi e meglio in conferma della decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del 24 aprile 2007. (…) Protestate tasse, spese e ripetibili*”.

A sostegno della sua domanda l’istante produce il decreto d’abbandono (per intervenuta prescrizione) emanato nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 3 marzo 2023 in relazione al procedimento __________, nonché refertazione medica e altri documenti.

2.1. Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.

2.2. Secondo l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del

13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art. 24 Lptca enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. I termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.3. Secondo un principio generale – che l’istante sembra non conoscere – la domanda di revisione nel merito di una sentenza dev’essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2, 118 Ia 366 consid. 2 con riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, n. 1416 p. 303).

Per quanto concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011), occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza che il giudizio del TF si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso, la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF) passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121 e

123 LTF (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, 2007, Art. 123 N. 13). Con l’emanazione di una

sentenza del Tribunale federale l’oggetto per una domanda di revisione del giudizio dell’istanza inferiore viene cioè a cadere (Bollinger, Basler Kommentar - ATSG, 2020, Art. 61 N. 105). Per contro, la domanda di revisione dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009, consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2).

Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 è stato respinto con sentenza 18 giugno 2012 del TF che ha confermato il giudizio 9 maggio 2011 della scrivente Corte, ritenuto che il motivo della presente domanda di revisione non verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al TF.

Pertanto, considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se l’istante possa essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità, l’istanza di revisione deve essere presentata al TF.

Ne consegue che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al TF.

2.4. In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato che *“(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V 406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)”*.

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale, valido anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30), anche dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48 cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).

2.5. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, considerata la natura e l’esito della vertenza, le spese vanno poste a carico dell’istante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 61 N. 250) in ragione di fr. 200.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi per competenza al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti