Inadmissibility of Appeal Due to Legal Guardianship Limiting Civil Rights
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal challenging a disability insurance decision, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant was subject to a legal representation guardianship limiting their civil rights, specifically prohibiting them from exercising judicial rights, and the appointed representative did not ratify the appeal, leading the court to rule on inadmissibility based on a lack of procedural capacity, while waiving the assessment of procedural costs due to the particular circumstances.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso per ritardata/denegata giustizia dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale, non avendo il curatore dell’insorgente ratificato il gravame
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was mentioned in the reasoning regarding procedural costs, although the court ultimately decided not to levy costs.
This article informed the finding that the delegated judge is competent to rule on the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2023.101 FS · Lugano 22 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
che - con scritto 29 settembre 2023 denominato “*ricorso art. 56-60 per ritardata e denegata giustizia*”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI della cui decisione 14 settembre 2023 chiede l’annullamento, formulando inoltre diverse richieste tra cui il riconoscimento di prestazioni assicurative;
- con scritto 3 novembre 2023, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- con risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “*non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti*”;
- il
9 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;
- per decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;
- l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113);
- RI
1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza di capacità processuale;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- considerata la particolare situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.
2. Non si prelevano spese di procedura.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti