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32.2019.215 • TCAS TI 32.2019.215 Generato dall'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office: Hearing Aid Coverage Appeal

Numero d'incarto 32.2019.215
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured person appealed a decision by the disability insurance office that denied a higher payment for exceptional circumstances for a hearing aid, granting only the standard base amount for a monaural device because the chosen in-the-canal model (Oticon Opn 1 ITC) was deemed not simple, adequate, and economical. The court accepted the appeal and annulled the original decision, finding that the administrative investigation was incomplete, particularly regarding the necessity of the more expensive, specialized device due to the appellant's professional requirements confirmed by medical documentation; consequently, the case was remanded to the disability insurance office for a new factual assessment concerning the supplementary costs, adhering to the principles of simplicity, adequacy, and economy, to properly determine any entitlement to exceptional case benefits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Mezzi ausiliari. OMAI allegato cifra 5.07.2: caso di rigore non riconosciuto dall'Ufficio AI. Ricorso accolto con rinvio per ulteriori accertamenti

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato graduazione dell'invalidità diritto alle prestazioni complementari circostanze eccezionali audizione personale decisione di adeguatezza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 57a LAI

Cited as the standard the AI Office must respect when issuing a new decision after the remand.

artt. 56 e segg. LPGA

Cited as the relevant procedural framework for the new decision to be subject to appeal.

art. 29 cpv. 2 Lptca

Cited in conjunction with Art. 69 cpv. 1bis LAI regarding the procedure for imposing costs in appeals before the Cantonal Insurance Tribunal.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in conjunction with Art. 29 cpv. 2 Lptca regarding the procedure for imposing costs in appeals before the Cantonal Insurance Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 32.2019.215 rg/gm · Lugano 27 aprile 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2019 di

RI 1 contro

la decisione del 1° ottobre 2019 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - l’Ufficio AI, dopo aver riconosciuto a RI 1 con comunicazione 18 aprile 2018 il diritto all’importo di base per ipoacusia di fr. 840 giusta l’art. 5.07 allegato OMAI, per decisione 1. ottobre 2019 ha per contro negato all’assicurato il diritto ad un importo maggiore per caso di rigore, non ritenendo semplice, adeguato ed economico il modello scelto di protesi acustica (Oticon Opn 1 ITC);

- contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato sostenendo che:

" (…)

Personalmente, e professionalmente, ho bisogno di questo tipo di Apparecchio Acustico; ha dei vantaggi ' specifici di utilizzo che risultano essenziali per le attività che svolgo.

Soprattutto a livello professionale necessito di un Apparecchio Acustico endoauricolare, poiché nel mio lavoro ho il vincolo di tenere una cuffia per comunicare al telefono, cosa che sarebbe molto più difficile se non impossibile con un apparecchio retroauricolare. Inoltre l'utilizzo da parte mia di un Apparecchio retroauricolare sarebbe ancor più difficoltoso data la forma del mio padiglione auricolare, piccolo e molto adeso alla testa, che rende più difficile del normale indossare fisicamente un Apparecchio Acustico retroauricolare.

Al lavoro sento molto meglio i colleghi: Anche se ho l'udito solo a sinistra, ora sento a 360° e in maniera molto molto pulita.

Nelle riunioni di lavoro posso gestire e dividere i toni dei colleghi, mentre spiegano.

Spesso ho contatto telefonico con casse malati e pazienti e con questo apparecchio posso gestire il tono dell'interlocutore e sentire molto meglio.

Parlare al telefono, con lo Smartphone, sento direttamente collegandomi all'apparecchio e senza avvicinarlo all'orecchio (come un auricolare).

Sentire la tv non è più un problema perché la sento direttamente nell'apparecchio, senza disturbare i parenti o chi vi è vicino.

In conclusione, il nuovo apparecchio migliora notevolmente la mia qualità di vita e la sua forma mi permette, soprattutto sul lavoro, di agire in autonomia e senza l'ausilio di strumenti accessori.

La sua forma mantiene la collocazione naturale della ricezione del suono, a livello del condotto uditivo e non superiormente all'orecchio, e per questo che necessito di questo tipo di apparecchio. (…)” (I)

- con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;

- con scritto 28 gennaio 2020 l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. __________, FMH in otorinolaringoiatria, del seguente tenore:

" (…)

Su richiesta del paziente, certifico avere eseguito una perizia iniziale nell'ottica di sostituzione di una nuova protesi endo-auricolare a livello dell'orecchio destro, unico orecchio possibile per adattamento protesico. La perizia è stata eseguita il 12 marzo 2018 con indicazione di valutazione per caso di rigore.

Il paziente per moltissimi anni ha sempre portato un apparecchio endo-auricolare, situazione questa che gli permette di svolgere la sua attività professionale in maniera più che soddisfacente, in particolare passando molto tempo al telefono per gestire problematiche __________ dei __________ o in previsione di __________ presso l'__________ di __________.

Tentativi di adattamento con protesi retro-auricolare non hanno per contro mai avuto successo, rendendo in particolare proprio l'aspetto comunicativo al telefono durante il lavoro molto penalizzante.

L'esigenza dunque di mantenere un adattamento endo-auricolare è quindi di natura professionale, senza alcuna prerogativa a carattere estetico.

Prova ne è dal fatto che il paziente si è già detto sin d'ora assolutamente d'accordo per un adattamento protesico retro-auricolare a destra il giorno in cui non lavorerà più.

Mi permetto dunque di sostenere l'adattamento endo-auricolare proposto, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. (…)” (VIII/1)

- con osservazioni 14 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha postulato il ritorno degli atti sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente UAI prende atto del nuovo referto medico del dr. med. __________ datato 10 dicembre 2019, che certifica essere necessario per il signor RI 1 portare la protesi acustica di tipo endoauricolare al posto del modello retroauricolare (BTE) - garantito dall'Al - per necessità professionali e non estetiche, con indicazione che precedenti tentativi di adattamento con modelli retro-auricolari non hanno avuto successo.

Alla luce delle indicazioni espresse a livello medico lo scrivente UAI reputa necessario chiedere al lodevole TCA il ritorno degli atti per definire l'importo, o forfait, da riconoscere rispetto alla specificità del caso concreto.

Si rammenta che, oltre al forfait di base di fr. 840.- garantito per la protesizzazione con apparecchio monoauricolare, importo previsto al N. 5.07 allegato dell'OMAI e riconosciuto con comunicazione dell'UAI del 18 aprile 2018, se risultano assolte le condizioni poste per il

diritto al caso di rigore ex N. 5.07.2\* i costi supplementari dovuti all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'Al a condizione che siano rispettati i principi di semplicità, adeguatezza ed economicità. Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'Al alla consegna di un mezzo ausiliario semplice, adeguato ed economico, il Legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione deve essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Pertanto la persona assicurata ha, per principio, diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel suo caso specifico.

Considerata la necessità di verificare il modello di protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante. (…)” (X)

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- l'art.

8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI). Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;

- giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (\*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, Invalidenversicherungsgesetz, 2014, ad art. 21-21quater, pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 2014, ad art. 21-21quater, pp. 228-229; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungrechts, 2014, § 36 n. 15 e 17, pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti);

- la cifra 5.07 allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, al suo secondo paragrafo prevede in particolare un forfait di fr. 840 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e un forfait di fr. 1’640 per quella con apparecchi biauricolari. La cifra 5.07.2\* disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui posso essere versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a tale scopo che la definizione dei casi di rigore compete all’UFAS;

- nel caso in esame, alla luce della refertazione medica prodotta col gravame, appare necessario - onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sul diritto di RI 1 a prestazioni giusta la cifra 5.07.2\* allegato OMAI – ulteriormente indagare la fattispecie nel senso che occorre procedere come indicato nella risposta di causa: *“considerata la necessità di verificare il modello di protesi ed i conseguenti costi supplementari nel rispetto dei principi enunciati di semplicità, adeguatezza ed economicità, siccome all'UAI è stata presentata una fattura di fr. 5'219.- che includeva l'apparecchio acustico intrauricolare di ultima generazione e di gamma superiore ed altri servizi come evidenziato nella risposta di causa del 21 gennaio 2020, si reputa necessario postulare il ritorno degli atti all'UAI per vagliare tale aspetto rilevante”*;

- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“*Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen*”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“*Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.* *Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist*”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’Ufficio AI affinché proceda

nel senso sopra indicato e in esito alla nuova istruttoria emetta, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;

- secondo l'art. 29 cpv.

2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 1. ottobre 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi;

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti