Insurance Appeal for Disability Benefits Remitted for Multidisciplinary Evaluation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered an appeal against a decision by the disability insurance office which had denied benefits based on a rheumatological assessment finding no work incapacity. The appellant argued the assessment was incomplete, lacking neurological and psychiatric evaluations suggested by other physicians, and presented new evidence supporting this need. The insurance office, noting subsequent medical commentary agreeing that a multidisciplinary (neurological, psychiatric, and rheumatological) expert opinion was necessary to precisely define incapacity, proposed returning the case for further investigation. The court agreed that the existing medical documentation was insufficient to definitively rule on disability, particularly regarding suggested neurological and psychiatric aspects, and therefore upheld the appeal, annulled the prior decision, and remitted the case to the insurance office for comprehensive, multidisciplinary fact-finding before issuing a new ruling.
Regesto Legislator
UfficialeSulla base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the procedure that the AI Office must follow upon returning the case, which is incorporated by reference into the operative part (point 1, §).
Cited in the reasoning regarding the enforceability of the new decision after remand, which is incorporated by reference into the operative part (point 1, §).
Cited as a basis for the imposition of procedural costs in point 2.
Cited as a basis for the imposition of procedural costs in point 2.
Cited in the reasoning as a basis for awarding costs (repetition fees) to the appellant, which is applied in point 2.
Cited in the reasoning as a basis for awarding costs (repetition fees) to the appellant, which is applied in point 2.
This procedural provision regarding the composition of the tribunal (single judge) was mentioned in the reasoning but not cited in the operative orders (1, 2, or 3), so it is excluded.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2019.110 FS · Lugano 16 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria: · Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 18 aprile 2019 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 aprile 2019 l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ (doc. AI 140/281-301) e dell’annotazione 17 aprile 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 153/327), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2018, non presentando l’assicurato un’incapacità lavorativa che potrebbe limitare (anche in misura parziale) la capacità di guadagno;
- contro suddetta decisione, tramite l’avv. __________ di RA 1, l’assicurato s’aggrava al TCA. Rimproverando all’amministrazione un accertamento lacunoso – non avendo proceduto ad una valutazione neurologica e psichiatrica come auspicato dai dottori __________ e __________
– e producendo la valutazione 15 maggio 2019 del dr. __________ (doc. C), postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per accertamenti;
- con la risposta di causa – sulla base dell’annotazione 4 giugno 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha osservato che *“(…) in considerazione della nuova documentazione medica pervenuta sarebbe a questo punto opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura neurologica, psichiatrica e reumatologica) al fine di definire con precisione
l’incapacità lavorativa dell’Assicurato nel corso del tempo. (…)”* (IV/1) – l’Ufficio AI propone la retrocessione
degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che *“(…) ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa. (…)”* (IV);
- con scritto 19 giugno 2019, protestate adeguate ripetibili, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA *che “(…) il nostro mandante è concorde nel procedere come indicato dallo stesso Ufficio AI. (…)”* (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato dal medico SMR, alla luce degli atti medici all’inserto – in particolare i rapporti medici del 21 settembre 2018 (doc. AI 142/306-309) nel quale il dr. __________ ha rilevato che *“(…) in questa situazione ritengo utile inquadrare la problematica psichiatrica (…)”* (doc. AI 142/308), del 1. aprile 2019 (doc. AI 152/325-326) nel quale il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% precisando che *“(…) ritengo utile un ulte-riore valutazione neurologica con una EMG per completare l’iter diagnostico. (…)”* (doc. AI 152/326) e del 15 maggio 2019 nel quale il dr. __________ ha concluso che *“(…)* *il paziente ha beneficiato di una perizia reumatologica in data 18.01.2019 con conclusione di una capacità lavorativa totale sia per il lavoro precedente di impiegato di ufficio che per attività lavorative adattate così come definite nella relazione peritale; successivamente una seconda valutazione reumatologica effettuata ad aprile di quest'anno concludeva invece per una capacità lavorativa del 50% anche per mansioni di ufficio, motivandola con la sintomatologia dolorosa cronica cervico-lombare che gli impedirebbe di mantenere posture prolungate in posizione assisa. Concordo con questa seconda valutazione del potenziale funzionale in ambito lavorativo e anche con il suggerimento di una valutazione
neurologica con EMG/ENG ai 4 arti.* *(…)”* (doc. C) – vi è effettivamente da ritenere che gli aspetti medici necessitano di
una valutazione pluridisciplinare onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“*Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen*”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“*Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.* *Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist*”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinato in causa dall’avv. __________ di RA 1, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 18 aprile 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conforme-mente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni