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32.2017.39 • TCAS TI 32.2017.39 Generato dall'IA

Disability Benefits Appeal Regarding Contribution Period Requirements for Non-Working Spouse

Numero d'incarto 32.2017.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court considered an appeal against the denial of disability insurance benefits, which was initially refused because the applicant, having entered the country in late 2010 and married in early 2011, had not met the required minimum one-year contribution period in the country, even when factoring in EU/EFTA periods. The court accepted the administrative office's subsequent reasoning that for a non-working spouse, the required three-year contribution period for an ordinary disability pension could be met if the working spouse paid at least double the minimum contribution for each full calendar year, specifically 2011, 2012, and 2013, up to the end of the waiting year following the onset of the disability; consequently, the court upheld the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the insurance office to verify the husband's contribution payments for those calendar years to determine eligibility for benefits.

Regesto Legislator

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Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, Art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 36 LAI, Art. 69 cpv. 1bis LAI; Disability Benefits Appeal Regarding Contribution Period Requirements for Non-Working Spouse: The court accepted the administrative office's subsequent reasoning that for a non-working spouse, the required three-year contribution period for an ordinary disability pension could be met if the working spouse paid at least double the minimum contribution for each full calendar year, specifically 2011, 2012, and 2013, up to the end of the waiting year following the onset of the disability; consequently, the court upheld the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the insurance office to verify the husband's contribution payments for those calendar years to determine eligibility for benefits.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità durata di contribuzione coniuge periodo di attesa rendita minima durata del mantenimento post-matrimoniale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS

Cited in the reasoning for annulling the decision, as it relates to the condition under which a spouse's contributions count towards the minimum required contribution period.

art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS

Cited in the reasoning for annulling the decision, as it pertains to the application of contribution rules to the civil year in which marriage occurred.

art. 36 LAI

Cited in the reasoning as the legal basis requiring a minimum contribution period of 3 years for an ordinary disability pension.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited to justify the decision being made by a single judge.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to court fees.

Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to court fees.

Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to court fees.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2017.39 rg/sc · Lugano 6 giugno 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di

RI 1 contro

la decisione del 6 febbraio 2017 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - nel dicembre 2015 RI 1, entrata in Svizzera nel 2010, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di soffrire di sclerosi multipla dal 2012;

- esperita l’istruttoria - in particolare un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica - ed effettuate verifiche in merito al periodo di contribuzione (doc. AI 19 e segg.), per decisione 6 febbraio 2017 (preavvisata il 27 dicembre 2016) l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni con la seguente motivazione:

" (…)

La Signora RI 1 non ha diritto ad una rendita d’invalidità ordinaria in quanto dal suo estratto del conto individuale risulta che non ha versato contributi all’AVS Svizzera per il periodo minimo richiesto di un anno, infatti secondo la marginale n° 3001.3 della CIBIL (Circolare sulla procedura per la fissazione delle prestazioni nell’AVS/AI) se la durata minima di contribuzione di tre anni è raggiunta grazie alla presa in conto dei periodi d’assicurazione compiuti in uno stato dell’UE (Unione Europea) o dell’AILS (Associazione internazionale di libero scambio), ma la durata di contribuzione in Svizzera è inferiore ad un anno, alcuna rendita ordinaria dell’AI può essere versata.

Computo dei mesi di contribuzione in Svizzera:

L’assicurata non ha mai svolto un’attività lucrativa in Svizzera.

Inoltre abbiamo verificato anche l’eventualità che il marito, Sig. __________, avesse versato i contributi anche in favore della Signora RI 1, gli stessi sarebbero dovuti essere di 3 anni alla scadenza dell’anno d’attesa della malattia, cioè a Dicembre 2013.

Siccome il conteggio parte dal giorno del matrimonio (25.02.2011) il minimo di 3 anni di contributi non sono raggiunti e pertanto non è possibile versare alcuna rendita d’invalidità. (…)” (doc. II/1);

- con il presente tempestivo ricorso, insorge dinanzi al TCA l’assicurata personalmente. Contestando la conclusione cui è giunta l’amministrazione osserva in particolare:

" (…)

Ma ritorniamo al mio caso: le prestazioni in questione mi sono state negate in quanto figura che mi sono sposata nel mese di febbraio del 2011. Secondo voi i termini di tre anni non sono dunque applicabili. Però io sono entrata in Svizzera nel 26.12.2010. Dunque il termine dei tre anni sono effettivamente applicabili nel mio caso. Mio marito ha dunque contribuito per più di tre anni a favore della mia assicurazione AI tramite il suo salario. Dunque dalla data della mia domanda (01.12.2015) sono trascorsi più di tre anni. (…)” (doc. I);

- con risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta della presa di posizione del giurista AI del 23 marzo 2017, in cui è stato in particolare osservato:

" L’assicurata è entrata in Svizzera il 26.12.2010.

L’assicurata ha contratto matrimonio con il Signor __________ in data 25.02.2011.

La malattia di lunga durata ha avuto inizio il mese di dicembre 2012 (cfr. rapporto finale SMR del 01.02.2016), quindi l’anno d’attesa è giunto a scadenza a dicembre 2013.

Contrariamente a quanto indicato sulla decisione impugnata, i contributi versati dal coniuge (che devono essere almeno pari al doppio del contributo minimo) non partono dal giorno in cui è stato contratto il matrimonio (25.02.2011), bensì vengono conteggiati per tutto l’anno civile qui in discussione (quindi per tutto il 2011; cfr. l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS e la cifra marginale 2073 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)).

Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

va verificato se la durata minima di contribuzione sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Si considerano tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (cfr. cifra marginale 3004.3.1 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicu-razione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e cfr. anche la cifra marginale 3005.1 CIBIL).

Nel caso concreto, l’assicurata non ha versato contributi propri né in Svizzera e neppure in uno stato dell’UE/AELS.

Tuttavia, a mente della ricorrente il marito ha versato per più di tre anni i contributi di legge ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.

Di conseguenza, se l’assicurata riesce comprovare – per il tramite del conto individuale (CI) del Signor __________ – che il marito ha pagato almeno il doppio del contributo minimo per anno civile (segnatamente per gli anni 2011, 2012 e 2013), si ritiene che l’assicurata adempia le condizioni assicurative per poter eventualmente beneficiare di una rendita ordinaria.

In effetti, in tale evenienza si conteggerebbero, all’insorgenza dell’invalidità, più di due anni e 11 mesi di contributi conformemente a quanto previsto dalle direttive summenzionate.

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene pertanto necessario chiedere una retrocessione degli atti al Lodevole Tribunale alfine di poter accertare (chiedendo all’assicurata di volerci produrre il contro individuale del marito) se siano o meno adempiute le condizioni assicurative per un eventuale diritto alla rendita ordinaria.” (doc. V/1)

ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti con conseguente emanazione di una nuo-va decisione;

- richiesta a voler prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI, l’insorgente è rimasta silente;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- sulla base delle succitate considerazioni esposte nella risposta di causa, considerato in particolare come giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (secondo cui si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa, e come a norma dell’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS il capoverso 3 si applica anche agli *anni civili* in cui il matrimonio è contratto o sciolto (e richiamate al riguardo la prassi e quindi le cifre marginali 2071 e 2073 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN) valide dal 1. gennaio 2008 [stato 1. gennaio 2017] nonché la cifra marginale 5027 delle Direttive sulle rendite (DR) valide dal 1. gennaio 2003 [stato 1. gennaio 2017]; cfr. anche Pratique VSI 2002 p. 87), richiamato pure l’art. 36 LAI che per il diritto ad una rendita ordinaria impone un periodo contributivo di almeno 3 anni (ossia 2 anni e 11 mesi, cfr. al proposito la cifra marginale 3004.3.1 DR nonché la cifra marginale 3005.1 Circulaire sur la procédure pour la fixation des préstations dans l’AVS/AI/PC [Accords bilatéraux Suisse-UE. Convention AELE], valida dal 4 aprile 2016), si giustifica senz’altro nel caso concreto l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’amministrazioni affinché – ritenuto che l’insorgente non risulta aver versato contributi nè in Svizzera nè in uno stato dell’UE/AELS – dopo verifica (d’ufficio e, laddove necessario ed esigibile, con la collaborazione dell’assi-curata) dell’eventuale pagamento da parte del marito di alme-no il doppio del contributo minimo per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed esperiti eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, si pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 ad una rendita;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti