Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Disability Benefit Reduction Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared an appeal regarding a disability insurance benefit reduction as inadmissible because it was filed late. The initial decision granting a full disability pension but reducing it by 40% was received on April 1, 2015, which fell within the statutory term suspension period related to Easter (March 29 to April 12, 2015); consequently, the appeal period began on April 13, 2015, and expired on May 12, 2015, making the submission on May 13, 2015, untimely, thus precluding any examination of the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 cpv. 1 LPGA, Art. 4 cpv. 1 Lptca, Art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 60 cpv. 2 LPGA; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Disability Benefit Reduction Case: The initial decision granting a full disability pension but reducing it by 40% was received on April 1, 2015, which fell within the statutory term suspension period related to Easter (March 29 to April 12, 2015); consequently, the appeal period began on April 13, 2015, and expired on May 12, 2015, making the submission on May 13, 2015, untimely, thus precluding any examination of the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article to immediately examine the appeal and determine its admissibility.
Cited as the legal basis for imposing procedural costs in this type of appeal.
Cited to establish the direct appealability of cantonal IV office decisions to the Cantonal Insurance Tribunal.
Cited as the procedural basis for the 30-day appeal deadline applicable to the decision.
Cited in conjunction with other articles to establish the suspension of appeal deadlines over the Easter period.
Although mentioned in the facts section regarding the original administrative decision, it was not cited in the final orders.
This article (not present in the text, but typically used for costs under the Federal Tribunal framework) is replaced by the cantonal cost rule.
Used to determine the imposition of court costs in the final order.
Used to determine the imposition of court costs in the final order (Order 2).
Cited as the basis for subjecting the appeal procedure to costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2015.84 rg/sc · Lugano 21 maggio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 30 marzo 2015 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 30 marzo 2015, l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (invalidità del 100%) con effetto dal 1. dicembre 2013, applicando tuttavia una riduzione della rendita del 40% in applicazione dell’art. 21 cpv.
1 LPGA;
- con ricorso datato 12 maggio 2015 e consegnato alla posta il 13 maggio 2015 (cfr. busta d'impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), l'assicurato, per il tramite di RA 1, ha impugnato la predetta decisione dinanzi allo scrivente Tribunale. Nel gravame è precisato che la ricezione della decisione impugnata da parte di RA 1 è avvenuta il 1. aprile 2015;
- ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);
- in DTF 139 V 490 il Tribunale federale ha ricordato che per Pasqua (Ostern, Pâques) ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, giurisprudenza e la dottrina intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua incluso;
- dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giuri-sprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06
del 2 no-vembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Prak-tische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V
37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2003, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame, per ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente, la decisione 30 marzo 2015 è stata notificata per invio non raccomandato a RA 1, che già patrocinava l’insorgente in sede di procedura amministrativa, il 1. aprile 2015 (cfr. ricorso p. 1; cfr. anche timbro di ricezione [1. aprile 2015] apposto da RA 1 sulla decisione). Il provvedimento amministrativo essendo stato notificato durante la sospensione dei termini (dal 29 marzo al 12 aprile 2015 ossia dal settimo giorno precedente al settimo giorno successivo alla Pasqua) ex art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione ossia il 13 aprile 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene segnatamente computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva quindi a scadere il giorno di martedì 12 maggio 2015. Consegnato all’ufficio postale mercoledì 13 maggio 2015 (cfr. busta d'impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (al medesimo risultato si giunge anche volendo considerare che la decisione impugnata è stata intimata a RA 1 il giorno dopo la sua emanazione ossia il 31 marzo 2015; erroneamente infatti RA 1 nel gravame [p. 1] indica il 1. aprile 2015 quale giorno successivo a quello all’e-manazione della decisione [30 marzo 2015]);
- il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti