Appeal Regarding Restitution of Dependency Pension Benefits After Vocational Training Completion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal against an administrative decision ordering the restitution of dependency pension benefits paid to a mother for her son after he completed his vocational training, which terminated the entitlement period commencing from September 1, 2012, until August 31, 2015. The court reasoned that since the beneficiary objectively received benefits to which she was not entitled following the son's completion of training at age 21, the administration could lawfully demand repayment without needing a procedural review of the original decision, and since the administrative office became aware of the error and demanded repayment within the one-year statutory period, the claim was timely, thus rejecting the appeal but remitting the matter to the administrative office to rule on the appellant's subsequent, procedurally premature request for a waiver of repayment based on good faith and hardship.
Regesto Legislator
UfficialeOrdine di restituzione di rendite completive per figlio versate, su ordine del Pretore, alla madre, non titolare della rendita principale, dopo il termine della formazione del figlio. Conferma della restituzione. Invio degli atti all'Ufficio AI per statuire sulla domanda di condono
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to confirm that the Tribunal could decide as a single judge, but this is a procedural determination, not the basis for the final order on the merits or costs.
Cited as the legal basis supporting the requirement to restitute unduly received benefits, which justifies the rejection of the appeal against the restitution order.
Cited to analyze the time limit for demanding restitution, confirming the administrative request was timely.
Cited in the reasoning regarding the conditions for the administration to review a final decision, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the conditions for the administration to review a final decision, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited analogously to establish that the right to the survivor's pension ceases when the child reaches 18 or the end of training.
Cited as the provision that makes Art. 25 para. 4 LAVS applicable by analogy to the AI (Invalidity Insurance).
Cited in the reasoning regarding the duration of the child's pension during training.
Cited in the reasoning regarding the potential waiver (condono) of restitution if the recipient was in good faith and facing serious hardship.
Cited in the reasoning regarding the insurer's discretion to waive restitution when condonation conditions are clearly met.
Cited in the reasoning regarding the circumstances under which the insurer waives restitution (good faith and serious hardship).
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to apply for condonation.
Cited to justify the imposition of court costs in appeals regarding AI benefits.
Cited in the final orders to justify transmitting the file to the AI office for a decision on the application for waiver (condono).
Cited to establish the legal basis for imposing costs in this type of appeal.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2015.149 BS · Lugano 21 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2015 di
RI 1 contro
la decisione del 17 settembre 2015 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
altre parti in causa TERZ 1
ritenuto in diritto
1.1. Con decisione 12 aprile 2001 l’Ufficio AI ha posto __________ (titolare della rendita) al beneficio, dal luglio 2000, di una rendita intera d’invalidità e di tre rendite completive per figli, tra le quali una a favore del figlio TERZ 1 (cfr. decisione 12 aprile 2001, doc. Cassa 193).
Con decreto supercautelare del 13 giugno 2005 – confermato con sentenza di divorzio del 13 ottobre 2006 (doc. Cassa 156) – il Pretore del Distretto di __________ ha fatto ordine di versare le rendite completive direttamente a RI 1, ex moglie di __________ (doc. Cassa 178).
1.2. Siccome TERZ 1, nato il __________ 1991, ha raggiunto i 18 anni nell’ottobre 2009, RI 1 ha chiesto il prolungamento del diritto a percepire la rendita completiva oltre la maggiore età facendo presente come suo figlio seguisse un apprendistato. A tale riguardo il 19 agosto 2009 essa ha prodotto il relativo contratto, il cui termine della formazione professionale era stato fissato al 31 agosto 2012 (doc. Cassa 115 e 6).
Nonostante che il figlio TERZ 1 avesse terminato l’apprendistato, la Cassa __________ (in seguito: Cassa), alla quale è delegato il compito del versamento delle rendite AI (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), ha continuato, dopo il 31 agosto 2012, a versare alla madre la rendita completiva.
Accortosi dell’errore (cfr. annotazione del 17 settembre 2015 in doc. Cassa 46), con decisione del 17 settembre 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a la restituzione di fr. 18'608.-- pari alla rendita completiva per il figlio TERZ 1 indebitamente percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 (doc. Cassa 42).
1.3. Contro la decisione del 17 settembre 2015 RI 1 ha inoltrato il presente ricorso al TCA. Facendo in particolare presente di aver a suo tempo comunicato all’amministrazione la fine del tirocinio di suo figlio TERZ 1, essa rileva di non poter restituire quanto ora chiesto.
1.4. Con scritto 21 ottobre 2015 TERZ 1 ha in particolare confermato che sua madre aveva avvisato l’amministrazione della durata dell’apprendistato (IV).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadita la correttezza della decisione di restituzione impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando che *“… interpretando il ricorso anche quale domanda di condono, si rileva che l’UAI potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente*”.
1.6. Con scritto 18 novembre 2015 la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni ricorsuali (IX).
In data 20 novembre 2015 l’amministrazione ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere in merito alle osservazioni presentate da TERZ 1 (X).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione delle rendite completive per il figlio TERZ 1 indebitamente versate alla di lui madre e qui ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015.
2.3. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art.
3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione e che nella decisione di restituzione indica la possibilità di chiedere il condono. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser, ATSG, pag. 355; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi
inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.
Nel caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.2), con la fine dell’apprendistato (ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS l’apprendistato è considerato come formazione ex art. 25 cpv. 5 LAVS) del figlio TERZ 1 avvenuta il 31 agosto 2012, il
diritto alla rendita completiva è cessato, come pure il relativo versamento alla qui ricorrente. L’Ufficio AI le ha tuttavia erroneamente *(“a seguito di un disguido*” come rilevato in sede di risposta) continuato ad erogare la rendita completiva. L’insorgente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 ha quindi percepito una prestazione non dovuta per complessivi fr. 18'608.--.
Conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3) – avendo la ricorrente beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto – l’ammini-strazione può chiederne la restituzione senza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate.
Occorre adesso esaminare se l’amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione.
Dagli atti risulta che in data 17 settembre 2015 l’amministrazione si è accorta di non aver “stralciato” la rendita completiva per TERZ 1 – nonostante che quest’ultimo avesse terminato gli studi nell’agosto 2012 (doc. Cassa 46) – e di avere di conseguenza continuato a versare la rendita in parola. Il giorno stesso l’Ufficio AI ha emesso la decisione di restituzione contestata. Avendo quindi l’amministrazione rispettato il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il credito da risarcimento non è perento.
In conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto alla ricorrente la restituzione della rendita completiva per il figlio indebitamente percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 per complessivi fr. 18'608.--, il cui importo risulta essere corretto.
2.5. Nel ricorso l’insorgente sostiene inoltre di aver avvisato l’amministrazione della durata del tirocinio di suo figlio TERZ 1 e di essere stata in buona fede nel percepire la rendita completiva di cui non aveva diritto. Essa rileva inoltre che le sue attuali condizioni economiche non le permettono di restituire quanto chiesto dall’amministrazione.
L’insorgente chiede pertanto il condono dell’importo da restituire.
Va qui ricordato che l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (cfr. consid. 2.3), dispone che la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma dell’art. 3 cpv. 3 OPGA l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.
L’art.
4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv.
4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).
Di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (cfr. at tal riguardo la STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA), la domanda di condono presentata con il ricorso deve essere dichiarata irricevibile. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito a tale domanda (art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti