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32.2014.34 • TCAS TI 32.2014.34 Generato dall'IA

Disability Pension Calculation Dispute Regarding Insured Event Date

Numero d'incarto 32.2014.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed an administrative decision that granted them a full disability insurance pension starting July 1, 2013, challenging the calculation of contribution years and the resulting annuity scale, contending that the insured event (disability) should be determined one year after the impairment of earning capacity began, potentially shifting the calculation period beyond the initially used cutoff of December 31, 2008. The court rejected the appeal, reasoning that the insured event for pension entitlement is deemed to have occurred at the end of the year following the start of at least 40% incapacity for work for one year, which was established as December 31, 2009, thus confirming that contribution years and income for calculation purposes are determined up to December 31 of the year preceding the insured event, and the period from January 1, 2009, to November 30, 2009, could only be used to fill contribution gaps, not for income calculation, upholding the original benefit determination.

Regesto Legislator

Ufficiale

Confermate le modalità di calcolo della rendita intera assegnata all'assicurata dal 1.7.2013. L'inabilità al lavoro è iniziata il 30.12.2008, tuttavia la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel gennaio 2013. Il versamento decorre quindi da luglio 2013

Parole chiave

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calcolo della rendita d'invalidità diritto alle prestazioni evento assicurato durata di contribuzione accertamento dell'incapacità lavorativa annualità

Disposizioni normative citate

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Art. 36 cpv. 1 LAI
Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alla rendita AI le persone che al momento dell'insorgere dell'invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni: circostanza che è nel caso in esame.
Art. 36 cpv. 2 LAI
L'art. 36 cpv. 2 LAI dispone che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie, riservate le prescrizioni completive del Consiglio federale.
Art. 29bis cpv. 2 LAVS
L'art. 29bis cpv. 2 LAVS, "*il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra i 1.
Art. 4 LAI
Ai sensi dell'art. 4 LAI l'invalidità è un danno alla salute che comporta un'incapacità di guadagno definitiva o comunque di lunga durata.
Art. 28 LAI
1 LAVS, ossia l’invalidità, non decorre dal giorno in cui il danno alla salute si è manifestato – come sostiene l’amministrazione – bensì ad un anno dall’inizio degli effetti sulla capacità di guadagno, come dispone l’art. 28 LAI (doc.
Art. 52 OAVS
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Art. 52c OAVS
I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Art. 29 quater
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 29 cpv. 2 Lptca

Cited as the procedural basis establishing that the appeal is subject to costs before the Cantonal Social Insurance Court in disputes concerning the allocation of disability insurance benefits.

Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited alongside Art. 29 cpv. 2 Lptca as the legal basis establishing that the appeal procedure is subject to costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2014.34 LG/DC/sc · Lugano 24 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Luca Giudici, vicecancelliere segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 12 febbraio 2014 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1978, casalinga, in data 16 gennaio 2013 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “*psicosi*” (doc. AI 6-1/5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 12 febbraio 2014 (doc. AI 41-1), preavvisata con progetto del 3 dicembre 2013 (doc. AI 37-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 80%) dal 1° luglio 2013.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e che sia fatto ordine alla Cassa di compensazione di procedere al ricalcolo dei contributi e degli anni di contributo ai fini del calcolo della rendita AI riconosciuta a RI 1, posto come i contributi e gli anni di contributo da tenere in conto devono essere almeno quelli sino al 31 dicembre 2009 (doc. I).

L’insorgente ha così motivato il proprio gravame:

" (…)

1. La Signora RI 1, 1978, ha soggiornato in Svizzera svolgendovi un'attività lavorativa dal 2003 al 2004. II 2005 è convolata a nozze con un

cittadino Svizzero, conseguendo il relativo permesso di dimora annuale. Dal 2005 ha quindi continuato a soggiornare in Svizzera.

2. Nel gennaio 2013 ha postulato delle prestazioni AI per adulti. L'ufficio AI le ha riconosciuto un'invalidità del 100% e la relativa rendita intera le è corrisposta dalla Cassa di compensazione __________, in ordine di fr. 585.- mensili con effetto retroattivo a far tempo dal 1.7.2013.

3. La Cassa di compensazione ha ritenuto dover applicare la scala delle rendite 22, a fronte di un obbligo assicurativo a far tempo dai 20 anni, che ha conseguiti nel 1998, con un periodo di contributi in ordine di 4 anni e 6 mesi. Detto periodo, a mente della Cassa, verrebbe a scadere nel dicembre 2008, data dalla quale l'assicurata sarebbe inabile al lavoro in misura completa.

4. Il presente ricorso verte contro tale ultimo assunto della Cassa di compensazione competente, segnatamente la durata dei contributi e la scala delle rendite da applicare.

5. Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alla rendita AI le persone che al momento dell'insorgere dell'invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni: circostanza che è nel caso in esame.

L'art. 36 cpv. 2 LAI dispone che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie, riservate le prescrizioni completive del Consiglio federale.

L'art. 29bis cpv. 2 LAVS, "*il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra i 1. gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso)*.”

Detto disposto è chiaro nel precisare sino a quando vengono validamente cumulati i contributi e gli anni per il calcolo della rendita di vecchiaia o di decesso. Il termine, peraltro, è certo.

Altrettanto non si può dire per il caso della rendita AI.

Si potrebbero ipotizzare svariate possibilità, tra cui l'inizio del riconoscimento della rendita; il deposito della domanda d'invalidità; il giorno dal quale decorre l'anno di invalidità ai sensi

dell'art. 28 1_AI per maturare il diritto alla rendita AI, oppure addirittura, come fatto nel caso di specie, l'inizio effettivo dell'incapacità al lavoro.

La giurisprudenza su tale punto è quantomeno carente.

Si tratta pertanto di giungere ad una soluzione, che verrà senz'altro fissata dal Tribunale federale quanto prima.

6. La poca, e per nulla evidente, giurisprudenza nella materia, parte dall'assunto che fondamentale, come richiesto dall'art. 29bis cpv. 2 LAVS, sia determinare da quando appare l'evento assicurato.

L'evento assicurato nel caso di specie è l'invalidità. Pertanto è l'insorgenza dell'invalidità che dev'essere accertata (cfr. M. Valterio, Droit de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance AI, (2011), §§ 1231 ss.).

Ai sensi dell'art. 4 LAI l'invalidità è un danno alla salute che comporta un'incapacità di guadagno definitiva o comunque di lunga durata.

Entrambe le condizioni devono essere realizzate perché l'invalidità sia data.

Nel caso concreto l'autorità di prime cure vorrebbe farla decorrere dal giorno in cui il danno alla salute si è manifestato. Ma questo non è sufficiente. Dev'esservi anche la durata nel tempo, che nessuno a priori può conoscere. Pertanto soltanto ad un anno dall'inizio degli effetti sulla capacità di guadagno (come dispone l'art.

28 LAI) vi è invalidità: l'evento assicurato ai sensi dell'art. 29bis cpv. 2

LAVS (cfr. DTF 118 V 79, c. 3, p. 82: *"Conformément à l'art.* *4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dûs qu'elle est par sa nature

et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après /'état de santé; des facteurs externesfortuits n'ont pas d'importance. (...) Dans le cas d'une rente, p. ex., l'invalidité est réputéesurvenue, le plus souvent, dès que l'assuré'a présenté, en moyen, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable").*

Non si tratta pertanto né dell'inizio del riconoscimento della rendita, né del momento in cui viene presentata la domanda di prestazioni AI per adulti (DTF 126 V 157).

Va però ancora ricordato che anche delle misure di riformazione professionale possono essere prese in conto prima dell'erogazione della rendita. Secondo la giurisprudenza (DTF 126 V 157), prima dell'attuazione delle misure di riformazione professionale non si può riconoscere l'evento assicurato, proprio poiché con l'assunzione delle medesime si potrebbe prevenire l'evento assicurato medesimo.

Oggettivamente ciò spetta all'AI istruirlo, poste determinate condizioni. Vi è pertanto ancora da chiedersi se al momento della presentazione, di una domanda di AI per adulti non vi sia spazio per simili prestazioni e se ciò è sintanto che la medesima non è stata evasa.

Inoltre prima di accedere ad un evento - che sarebbe occorso ben tre anni e mezzo prima del riconoscimento delle prestazioni e ben due anni e mezzo prima che le condizioni richieste perché maturi il diritto - vi è da accertare se prima del giugno 2012 (data a far tempo dalla quale sarebbe stata accertata l'incapacità al guadagno di lunga durata che ha poi condotto alla rendita) e dopo il dicembre 2009 non vi è stata interruzione importante.

Ciò dovrà avvenire sulla scorta dell'incarto agli atti, ciò che comunque non appare d'acchito.

7. Pertanto si richiede che il riesame della data a far tempo dalla quale l'invalidità è data, e quindi il riesame del conteggio dei contributi e degli anni di contributo atti a formare la rendita. In tutti i casi ciò non sarà prima del 31.12.2009.” (doc. I).

1.4. In risposta l’Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata, in particolare il diritto alla rendita intera con effetto dal 1° luglio 2013 e l’importo della stessa sulla base della presa di posizione, allegata, della Cassa di compensazione __________ (doc. VI+1).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.3. Nella presa di posizione del

6 maggio 2014 la Cassa di compensazione __________ ha illustrato le modalità di calcolo delle prestazioni assegnate a RA 1.

In particolare, la Cassa ha rilevato quanto segue:

" (…)

In base al preavviso del 3 dicembre 2013, il diritto alla rendita sussiste a partire dal 1° dicembre 2009. Di conseguenza sono stati computati gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività lucrativa fino al 31 dicembre 2008. Pertanto il periodo dal 1.1.2009 al 30.11.2009 può essere computato esclusivamente per colmare le lacune di contribuzione, il che è stato fatto anche nel presente caso. Questo stesso motivo spiega la discrepanza fra la durata contributiva effettiva e la durata contributiva.

Per determinare la scala della rendita si è utilizzata la durata contributiva effettiva, colmando le lacune con i mesi di contribuzione dell'anno della rendita. Come risultato, questo ha permesso di computare un intero anno di contribuzione. Pertanto il periodo di contributo computabile è stato di 5 anni e 6 mesi. Grazie all'anno supplementare è stata applicata la scala 22.

Per determinare il reddito annuo medio determinante è stata poi impiegata solo la durata contributiva effettiva di 4 anni e 6 mesi, perché secondo la legge si possono prendere in considerazione soltanto gli anni di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Perciò nel presente caso sono stati presi in considerazione soltanto gli anni di contribuzione e i redditi fino al 31 dicembre 2008” (doc. VI1).

Da parte sua l’insorgente ha contestato l’applicazione della scala delle rendite 22 con un periodo contributivo di 4 anni e 6 mesi scadenti il 31 dicembre 2008 (doc. I, pag. 2).

Secondo l’avv. RA 1 l’evento assicurato ai sensi dell’art. 29 bis cpv. 1 LAVS, ossia l’invalidità, non decorre dal giorno in cui il danno alla salute si è manifestato – come sostiene l’amministrazione – bensì ad un anno dall’inizio degli effetti sulla capacità di guadagno, come dispone l’art. 28 LAI (doc. I, pag. 3).

Il rappresentate dell’assicurata si chiede inoltre se misure di riformazione professionale non andrebbero prese in considerazione, visto che prima dell’attuazione di tali misure non si può riconoscere l’evento assicurato (doc. I, pag. 4).

Da ultimo il legale si pone la questione se prima del mese di giugno 2012 (data a partire dalla quale è stata accertata l’incapacità al guadagno) e dopo il mese di dicembre 2009 non vi sia stata un’interruzione importante (doc. I, pag. 4).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi dal calcolo effettuato dall’amministrazione.

Dalla documentazione medica agli atti e dalla decisione impugnata emerge che l’inabilità lavorativa dell’assicurata al 100% è iniziata il 30 dicembre 2008 (data del ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale) (doc. AI 30-1).

Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione.

Il diritto alla rendita è dunque sorto, trascorso l’anno di carenza, alla fine di dicembre 2009.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. RI 1 RI

1 ha inoltrato la domanda nel gennaio 2013 pertanto il versamento della prestazione decorre dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. AI 6-1, 41-1).

Il rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riesame del conteggio dei contributi ad un anno dall’inizio degli effetti sulla capacità di guadagno (come dispone l’art. 28 LAI), ovvero non prima del 31 dicembre 2009 (doc. I, pag. 4).

La conclusione dell’avv. Sciuchetti non può essere condivisa dal TCA.

Come visto, il diritto alla rendita è sorto il 31 dicembre 2009, ma questa è versata dal mese di luglio 2013, in quanto l’assicurata ha inoltrato tardivamente la domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).

Tuttavia, il calcolo della rendita, secondo l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che esso è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il

31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

Nella fattispecie sono stati quindi computati gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività lucrativa a partire dal 1998 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2008 (l’anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità).

Il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2009 è stato invece computato esclusivamente per colmare le lacune di contribuzione

Non entrano in considerazione neppure delle misure di riformazione professionale, come ipotizzato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).

Nel rapporto del 29 novembre 2013 la consulente in integrazione professionale __________ ha concluso che l’importante patologia psichiatrica al momento non permette di ipotizzare delle misure reintegrative e di reinserimento professionale (doc. AI 36-1).

La decisione impugnata merita dunque tutela e il ricorso va respinto.

2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti